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Sentenza

Sentenza n. 1192/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari 1) dell’esito della prova scritta, per come pubblicato il 22.10.2025 e nelle parti ritenute lesive, svoltasi il 20.10.2025, del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, o, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP); 2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per questa parte ricorrente; 3) della prova stessa di questa parte ricorrente nella parte in cui si prevedono i gravati quesiti indicati di seguito in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di quelli di seguito elencati: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui di seguito in narrativa ove e per quanto occorra ed ove adottati; b) i verbali di correzione della prova scritta di questa parte ricorrente ove e per quanto occorra ed ove adottati; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottata; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottati; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso di questa parte ricorrente; g) l’avviso recante: “Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma ‘concorsi smart’ gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025” limitatamente al risultato di questa parte ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove e per quanto occorra; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata; m) l’avviso inerente alle modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive e/o contrarie a questa parte ricorrente; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive di questa parte ricorrente; o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per questa parte ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al riesame del punteggio conseguito nei gravati quesiti della prova scritta del concorso, con la rettifica in positivo del punteggio raggiunto e la conseguente dichiarazione di idoneità ed ammissione alla fase successiva; con la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di loro competenza, a riesaminare in melius il punteggio del ricorrente per i motivi esposti di seguito in narrativa, incrementando, per l’effetto, il punteggio della prova scritta, con conseguente ammissione alla fase successiva, e riserva di ulteriori richieste istruttorie con vittoria di spese e competenze difensive come per legge.

Giustizia amministrativa202515614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico per funzionari UNEP, con attribuzione di 20,25/30 punti anziché il punteggio minimo di 21/30, e conseguente non idoneità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti organizzatori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, contestando i quesiti nn. 20 e 22 e chiedendo il riesame del punteggio, la rettifica in aumento e l'ammissione alla fase successiva. Con un unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., violazione della par condicio concorsorum, irragionevolezza, illogicità manifesta, violazione e falsa applicazione della lex specialis, inconferenza e ingiustizia manifesta. Quanto al quesito n. 20, di lingua inglese, ha sostenuto che la risposta indicata dall'amministrazione come corretta non fosse semanticamente equivalente alla frase proposta e che la risposta selezionata dal ricorrente fosse invece quella corretta o comunque parimenti corretta. Quanto al quesito n. 22, relativo agli uffici che i magistrati possono assumere secondo il regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni, ha dedotto un errore grammaticale, l'ambiguità della formulazione, la possibile pluralità delle risposte corrette e l'incompletezza del riferimento normativo, lamentando che non fosse chiaro se dovessero considerarsi anche modifiche normative e situazioni di fuori ruolo o dimissioni dei magistrati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata adottata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha premesso che la formulazione dei quiz e la valutazione delle risposte rientrano in un'ampia discrezionalità dell'amministrazione, sindacabile soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta individuata sia manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, purché il ricorrente fornisca almeno un principio di prova. Ha tuttavia ribadito che, nelle prove a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta obiettivamente esatta, senza costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o più approssimativamente accettabile. Il quesito n. 20 è stato ritenuto legittimo: la risposta indicata dall'amministrazione era quella semanticamente più vicina alla frase di riferimento, mentre la risposta scelta dal ricorrente utilizzava il verbo modale "might", espressivo di una possibilità più remota e incerta rispetto alla situazione ipotetica ma concretamente realizzabile descritta nel quesito. La risposta alternativa è stata quindi qualificata come mero distrattore, non idoneo a superare il limite dell'attendibilità obiettiva. Anche il quesito n. 22 è stato ritenuto legittimo. Il riferimento al regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni delimitava con sufficiente chiarezza il quadro normativo da applicare; la risposta corretta risultava dall'art. 16, comma 1, del decreto, secondo cui i magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, salvo, tra gli altri, quello di senatore. In una prova concorsuale di natura prevalentemente nozionistica non era necessario svolgere una ricostruzione interpretativa delle modifiche normative sopravvenute. L'errore grammaticale relativo al numero del verbo non rendeva il quesito ambiguo, poiché ciascuna opzione riguardava un unico ufficio e i candidati dovevano selezionare una sola risposta. Il ricorso è stato pertanto respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali, il contraddittorio e l'istruttoria.

    La controversia è stata definita con sentenza semplificata in sede camerale, essendo trascorsi i termini previsti e risultando completo il contraddittorio e il quadro istruttorio.

  • art. 16, comma 1, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

    I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza.

    La disposizione è stata utilizzata per ritenere corretta la risposta relativa all'ufficio di senatore e per escludere che il quesito n. 22 fosse privo di un'unica risposta esatta.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'asserita irragionevolezza e disparità della formulazione e della valutazione dei quesiti; il motivo è stato respinto.

  • art. 51 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla parità di accesso alle procedure concorsuali; il motivo è stato respinto.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Richiamato con riguardo al buon andamento dell'amministrazione e alla funzione delle prove a quiz di assicurare celerità e par condicio; il giudice ha ritenuto rispettati tali principi.

Massime di principio

  • La scelta dei quesiti concorsuali e la valutazione delle risposte appartengono alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, sulla base di una prova o almeno di un principio di prova fornito dal candidato.
  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla ogni quesito deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve contemplare una sola risposta obiettivamente esatta; è illegittimo il quesito che costringa il candidato a scegliere la risposta meno errata o solo approssimativamente più accettabile.
  • Una risposta alternativa può legittimamente fungere da distrattore quando sia plausibile e attrattiva, ma si discosti obiettivamente dalla risposta corretta e resti entro il limite dell'attendibilità obiettiva; la mera vicinanza semantica o tematica non impone di considerarla parimenti esatta.
  • Quando un quesito giuridico richiama espressamente una fonte normativa e la prova ha carattere prevalentemente nozionistico, la risposta corretta deve essere quella conforme al diritto positivo vigente secondo il quadro normativo indicato; non è necessario che il candidato svolga una complessa ricostruzione interpretativa delle modifiche normative sopravvenute, se il riferimento della domanda è sufficientemente chiaro.
  • Un'imprecisione grammaticale non determina di per sé l'illegittimità di un quesito concorsuale se, considerando la formulazione complessiva e le opzioni disponibili, il significato della domanda resta comprensibile e continua a emergere una sola risposta corretta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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