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Sentenza

Sentenza n. 13517/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 17.10.2025; e per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;

Giustizia amministrativa202604942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sull’istanza del 17 ottobre 2025 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza presentata il 17 ottobre 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’ordine di emanare il provvedimento conclusivo, con nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e la scadenza infruttuosa del termine previsto per provvedere. In base all’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e all’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, il Ministero deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell’interessato e in caso di ulteriore inerzia, provveda entro i successivi centottanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 750 euro di spese processuali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’obbligo di provvedere e di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    Individua l’obbligo dell’amministrazione competente di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando sia dimostrata sia l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento, sia la scadenza infruttuosa del termine previsto per provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • In presenza di inerzia dell’amministrazione, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inosservanza dell’ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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