Cassazione Penale, Sentenza n. 27564/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) illegittima acquisizione e utilizzabilità di un CD audio sequestrato presso terzi senza convalida; 2) mancata ammissione della rinnovazione istruttoria tramite perizia audio sulle registrazioni contenute nel CD; 3) insufficiente e illogica motivazione in relazione all'individuazione del ricorrente quale interlocutore nelle conversazioni e all'interpretazione del contenuto (in particolare la frase "...non dare le carte"); 4) vizio di motivazione relativo al rigetto della richiesta di esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 219, comma 1 legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato soltanto sul quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'accertamento dell'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 219, comma 1 L. fall., disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame su quella specifica circostanza aggravante. Ha invece rigettato gli altri motivi (prima, seconda e terza censura), ritenendoli generici o infondati, confermando sostanzialmente la utilizzabilità delle registrazioni e la valutazione del giudice di merito circa l'identificazione del ricorrente come interlocutore e il suo contributo morale/ideativo alla soppressione delle scritture contabili. Pertanto la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e la maggior parte delle statuizioni penali sono rimaste in piedi; si è annullata solo la qualificazione aggravante relativa al danno di rilevante gravità.
Norme richiamate
art. 247 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla disciplina del sequestro; la Corte osserva che la questione rilevante è l'utilizzabilità probatoria delle registrazioni, non l'inefficacia cautelare del sequestro, soprattutto quando il materiale è stato acquisito in dibattimento senza obiezioni della difesa.
art. 252 cod. proc. pen.
Citato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di attività di perquisizione/sequestro; la Cassazione sottolinea che l'acquisizione in dibattimento e il riconoscimento tecnico superano le censure sulla mancata convalida.
art. 355 cod. proc. pen.
Norma processuale relativa a mezzi di prova/documenti; richiamata nel contesto della discussione sull'utilizzabilità delle registrazioni acquisite in dibattimento.
art. 110 cod. pen.
Interpretato in senso che il concorso morale (extraneus) è atipico e può manifestarsi con istigazione, ideazione o altre forme non materiali; il professionista può rispondere di concorso morale pur non avendo materialmente detenuto le scritture contabili, purché provato il contributo ideativo o d'istigazione.
art. 219, comma 1 legge fallimentare
La Cassazione ricorda che l'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" si configura solo se il valore dei beni sottratti corrisponde a un danno complessivo per i creditori di entità comparabile; la motivazione della Corte d'Appello su questo punto è risultata carente e pertanto annullata.
art. 216, ultimo comma legge fallimentare
Richiamato in relazione alle pene accessorie inflitte in appello; la Cassazione ha confermato la rimodulazione delle pene accessorie per altri imputati e ha lasciato inalterate le statuizioni, salvo quanto annullato sull'aggravante ex art. 219.
Massime di principio
- Materiale sequestrato presso terzi può essere utilizzato in dibattimento se acquisito e riconosciuto in udienza senza obiezioni difensive; la censura sulla mancata convalida del sequestro perde efficacia se la prova è stata poi validamente acquisita in dibattimento.
- Chi contesta l'utilizzabilità di una prova deve indicare con precisione quali atti siano affetti dal vizio e dimostrarne la decisività rispetto al compendio probatorio; motivi generici per la cassazione sono spesso inammissibili.
- L'interpretazione del contenuto di conversazioni registrate è valutazione di merito soggetta al sindacato limitato della Corte di Cassazione; il giudice di merito può ritenere credibile l'attribuzione di frasi e significati se la lettura è coerente con le massime di esperienza e con le ammissioni processuali dell'imputato.
- Un professionista che consiglia o idei strategie per occultare scritture contabili può essere ritenuto concorrente morale nella bancarotta fraudolenta documentale anche se non ha materialmente avuto la disponibilità dei documenti: rileva il contributo ideativo o istigatorio e la sua efficacia causale.
- Per l'aggravante del danno di rilevante gravità ex art. 219 L. fall., è necessario che la valutazione del danno patrimoniale complessivo ai creditori sia adeguatamente motivata e quantificata; mancanze argomentative su questo punto possono determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio.
- Quando si richiede una rinnovazione istruttoria (es. perizia tecnica), la Corte può ritenere superfluo il nuovo accertamento se ritiene già acquisita e certa la prova principale in atti.
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