Cassazione Penale, Sentenza n. 11922/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 25/09/2020 della Corte di Appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Matera del 06/04/2016 che lo aveva condannato per riciclaggio. Il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità per presunta violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p., sostenendo che l'atto di appello era invece specifico: il primo motivo contestava la partecipazione al reato con il fratello, il secondo deduceva la differenza tra ricettazione e riciclaggio sostenendo la configurabilità della ricettazione. Denuncia inoltre motivazione apparente della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'appello fosse aspecifico: le argomentazioni erano assertive e non hanno svolto un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, ignorandone i passaggi decisivi. La decisione richiama la giurisprudenza sul principio che l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella sentenza impugnata e che dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p. l'inammissibilità può essere dichiarata quando i motivi manchino di specificità ma non quando siano solo infondati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Dopo la riforma (legge 23/6/2017, n. 103) consente al giudice d'appello e alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità del gravame quando i motivi difettino di specificità; non può essere usato per sopprimere motivi semplicemente ritenuti infondati senza esame di merito.
art. 591 cod. proc. pen.
Prevede tra le cause di inammissibilità l'assenza di specificità dei motivi; la Corte ha richiamato che l'appello che ignora la motivazione impugnata cade in aspecificità e può essere dichiarato inammissibile.
art. 591 cod. proc. pen.
Riferimento formale agli oneri di motivazione e specificità nell'impugnazione; la Corte ha richiamato la disciplina nella valutazione dell'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso e per la condanna alle spese del procedimento di Cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Riforma dell'art. 581 c.p.p.; la Corte la richiama per delimitare la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando manchi la specificità dei motivi, non quando i motivi siano soltanto infondati.
Massime di principio
- L'impugnazione è ammissibile solo se i motivi sono specifici: vanno enunciati chiaramente e argomentati in rapporto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata
- Non è sufficiente formulare rilievi assertivi o generici: il gravame deve confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni decisive della sentenza censurata, altrimenti si incorre in inammissibilità per aspecificità
- Dopo la riforma dell'art. 581 c.p.p., il giudice può dichiarare l'inammissibilità quando manchi specificità, mentre i motivi meramente infondati devono essere invece esaminati sul merito in appello (se ammessi)
- Quando si deduce una rinnovata qualificazione del reato (es. ricettazione invece che riciclaggio) è necessario collegare puntualmente i fatti attribuiti al reo con i presupposti giuridici della diversa fattispecie e confutare le valutazioni probatorie svolte dal giudice di merito
- Le conseguenze di un ricorso aspecifico possono comprendere oltre all'inammissibilità anche la condanna alle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Prassi operativa: strutturare i motivi in modo numerato e correlato ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, citare e contrastare le valutazioni probatorie concrete, evitare formulazioni puramente assertive
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