Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11261/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (commercialista)

La controversia

Un professionista esercente l'attività di commercialista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP relativa al 2012, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto impositivo. A seguito del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il contribuente aveva proposto ricorso, respinto in primo grado e poi in appello. La CTR aveva ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione valorizzando spese per beni strumentali e l'impiego non occasionale di un dipendente e di collaboratori, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, e aveva inoltre affermato che i compensi percepiti per le attività di sindaco e amministratore di società non fossero isolabili da quelli dell'attività professionale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, per mancato scorporo dei compensi riferibili alle attività di sindaco, amministratore e difensore tecnico; (2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nei documenti prodotti per consentire l'isolamento delle diverse categorie di compensi; (3) nullità della sentenza e del procedimento per omissione dell'esame delle prove documentali e violazione dell'art. 115 c.p.c.; (4) vizio di motivazione, perché la CTR avrebbe apoditticamente recepito la tesi dell'ufficio senza confrontarsi con le allegazioni difensive.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, limitatamente alla questione della scorporabilità dei compensi derivanti dalle attività di sindaco e amministratore-liquidatore di società, ritenendo che la CTR avesse errato nel considerare indistinti tutti i compensi e nell'affermare, in modo apodittico, la sussistenza di autonoma organizzazione anche per tali incarichi. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di IRAP, i compensi percepiti per l'attività di sindaco di società non sono assoggettabili all'imposta e vanno separati da quelli derivanti dall'attività professionale ordinaria, ove tale scorporo sia possibile sulla base delle risultanze documentali prodotte. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997

    Individua il presupposto dell'IRAP, escluso per i compensi riferibili alle attività di sindaco di società e, in generale, per le attività professionali svolte senza autonoma organizzazione.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato per delimitare i soggetti passivi IRAP e per il collegamento con i redditi di lavoro autonomo tassabili.

  • art. 8 d.lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 3 per affermare la non assoggettabilità a IRAP dei compensi da sindaco, quando scorporabili.

  • art. 49, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato quale categoria di redditi di lavoro autonomo rilevante ai fini IRAP nel testo previgente e nella ricostruzione giurisprudenziale.

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per evidenziare l'evoluzione normativa che ha ampliato la categoria dei redditi assimilati a lavoro dipendente, senza incidere sul principio di scorporo dei compensi da sindaco.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario, la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico della decisione; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Ricorre il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio invocato per la violazione e falsa applicazione delle norme sull'IRAP e sull'autonoma organizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare l'omesso esame delle prove documentali.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale in Cassazione per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IRAP, i compensi derivanti dall'attività di sindaco di società non sono automaticamente attratti nella base imponibile riferibile all'attività professionale ordinaria del contribuente e devono essere scorporati quando sia possibile distinguerli documentalmente.
  • La soggezione a IRAP del professionista richiede, per le attività professionalmente autonome rilevanti, la verifica concreta dell'esistenza di un'autonoma organizzazione; tale requisito non può essere affermato in modo apodittico sulla sola base della titolarità di uno studio professionale.
  • Quando il giudice di merito ometta di confrontarsi con documenti potenzialmente idonei a distinguere le diverse fonti di compenso, la decisione può essere censurata per motivazione apparente o per nullità della sentenza.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, se esiste graficamente ma non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente un generico richiamo alla credibilità della tesi di una parte o alle sole risultanze fiscali complessive.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.