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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50028/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28/06/2023 che aveva respinto l'appello del PM contro l'ordinanza del GIP del 14/03/2023 che aveva negato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Carlo Milici, contestato per estorsione continuata in concorso. Il Tribunale aveva riqualificato i fatti come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" con violenza alla persona, ritenendo quindi non applicabile la misura cautelare. Il PM deduceva la violazione della normativa penale e contestava la corretta qualificazione giuridica della condotta (sosteneva che si trattasse di estorsione, non di esercizio arbitrario), perché la violenza o la minaccia sarebbero state usate per costringere soggetti terzi a prestare garanzie a favore del creditore, e chiedeva annullamento con rinvio dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame del Pubblico Ministero si sia limitato a contestare la qualificazione giuridica della condotta e la gravità indiziaria senza dedurre le esigenze cautelari (periculum in mora, pericolo di recidiva o altre esigenze rilevanti) necessarie per giustificare l'adozione della custodia in carcere. La Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui il ricorso del PM contro il rigetto della misura cautelare è inammissibile per difetto di interesse se non viene specificamente prospettata la necessità delle esigenze cautelari; quindi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'ordinanza impugnata è confermata di fatto.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Il principio invocato dalla Corte è che il ricorso del Pubblico Ministero fondato esclusivamente sulla gravità degli indizi (art. 629 c.p.p. richiamato per il rito dell'impugnazione) è inammissibile se non accompagnato da argomentazioni sulle esigenze cautelari; manca l'interesse concreto al rimedio se l'accoglimento non produrrebbe l'applicazione della misura.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella censura sulla qualificazione del fatto come estorsione; la Corte non ha però ritenuto utile ai fini del rigetto del ricorso la sola contestazione della qualificazione giuridica senza dimostrare le esigenze cautelari.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 13284 del 25/02/2021 (dep. 09/04/2021) Rv. 281010 - 01

    Precedente richiamato per il principio per cui il ricorso per cassazione del PM è inammissibile, per difetto di interesse, se si limita a contestare la gravità indiziaria senza prospettare le esigenze cautelari necessarie per l'applicazione della misura.

Massime di principio

  • Quando il Pubblico Ministero impugna il diniego di una misura cautelare non basta contestare la qualificazione giuridica del fatto o la gravità degli indizi: è necessario dimostrare e motivare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, pericolo di reiterazione del reato, ecc.).
  • La semplice riqualificazione del fatto (es. da "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" a "estorsione") non garantisce l'accoglimento dell'impugnazione se non è collegata a una chiara esposizione delle esigenze cautelari che giustificherebbero la custodia in carcere.
  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si focalizza sull'uso della violenza o della minaccia: se la violenza è usata per costringere terzi estranei al rapporto obbligatorio a prestare garanzie, ciò può essere elemento a favore della qualificazione come estorsione.
  • In sede cautelare l'interesse processuale dell'impugnante è essenziale: le impugnazioni prive di effetti pratici (cioè che anche se accolte non porterebbero all'adozione della misura richieste) possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per ottenere misure cautelari severe occorre una motivazione integrata che connetta la gravità indiziaria alla necessità di neutralizzare specifici pericoli per le finalità del processo o della pubblica sicurezza.

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