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Sentenza

Sentenza del 28/02/2019 n. 5927 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente chiedeva il rimborso di un credito IRPEG relativo all'anno d'imposta 1991, oltre agli interessi legali e anatocistici. La questione decisiva riguardava la validità del ricorso introduttivo: l'atto era stato presentato da D.D.A., qualificatosi come rappresentante giudiziale della società, ma nel ricorso erano stati indicati gli estremi di una procura notarile errata e la procura effettivamente conferita era stata prodotta soltanto in appello. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione processuale, senza esaminare il contenuto della procura prodotta. La contribuente ha quindi sostenuto che la CTR avrebbe dovuto verificare se la procura del 1997 attribuisse effettivamente al soggetto il potere di rappresentare la società e conferire il mandato alle liti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della contribuente, ritenendo erronea la decisione della CTR nella parte in cui non aveva esaminato la procura prodotta in appello. L'omessa indicazione del legale rappresentante della società non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso quando la società è rappresentata da un procuratore volontario; è invece necessario verificare l'esistenza e l'ampiezza dei poteri rappresentativi di quest'ultimo. La produzione della procura è consentita nei giudizi di merito e, secondo le modalità previste, anche in cassazione. Il secondo motivo è stato rigettato, poiché la verifica della legittimazione processuale può essere compiuta d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non costituisce un'eccezione soggetta alle preclusioni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito; il quarto è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile in altra parte; il quinto e il sesto sono stati dichiarati inammissibili perché riferiti a questioni di merito non esaminate a causa della declaratoria di inammissibilità. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, che dovrà verificare il contenuto della procura e decidere nuovamente, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18

    Il ricorso tributario deve contenere, tra gli altri elementi, l'indicazione del legale rappresentante del ricorrente quando si tratta di una società.

    Il requisito deve essere coordinato con le regole sulla rappresentanza processuale: se la società agisce tramite un procuratore volontario dotato anche di potere di rappresentanza processuale, nel ricorso deve essere indicato tale procuratore; la menzione del legale rappresentante della società è superflua se non assume un ruolo concreto nel giudizio.

  • Art. 77 c.p.c.

    Il potere di rappresentanza processuale deve derivare da un valido potere rappresentativo sostanziale.

    Chi agisce in giudizio per conto della società e conferisce il mandato al difensore deve dimostrare di possedere il potere di rappresentarla. La verifica della legitimatio ad processum riguarda la regolare costituzione del rapporto processuale e può essere effettuata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11

    Consente, nel processo tributario, la rappresentanza processuale dell'ente attraverso un procuratore generale o speciale, purché tale soggetto disponga di un valido potere rappresentativo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 57

    Le preclusioni relative alle eccezioni nuove in appello non impediscono al giudice di verificare d'ufficio la sussistenza della legittimazione processuale, trattandosi di una questione attinente alla regolare instaurazione del processo e non di un'eccezione in senso stretto.

  • Art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti e alle questioni stabiliti dalla sentenza di cassazione. Nel caso concreto, la CTR doveva esaminare anche la questione della procura, poiché rientrava tra i profili preliminari oggetto del rinvio.

  • Art. 372 c.p.c.

    La procura può essere prodotta anche nel giudizio di cassazione secondo le modalità previste dalla norma; a maggior ragione può essere prodotta nei precedenti gradi di merito, salvo il rispetto delle regole processuali applicabili.

  • Art. 1283 c.c.

    Disciplina l'anatocismo, ossia la produzione di interessi sugli interessi. La Corte non ha esaminato nel merito la richiesta, poiché il motivo era privo di interesse dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 50

    La norma è stata richiamata in relazione alla richiesta di interessi anatocistici, ma la Corte non ha deciso la questione sostanziale, rinviandone implicitamente l'eventuale esame al giudice di merito dopo la verifica della validità della rappresentanza.

  • Art. 1224 c.c.

    Richiamato per la richiesta di rivalutazione monetaria, ma non esaminato nel merito perché la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo a una questione accessoria rispetto alla principale declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una società agisce in giudizio tramite un procuratore volontario, non è decisiva la mancata indicazione del legale rappresentante formale: occorre verificare se il procuratore indicato disponga effettivamente dei poteri sostanziali e processuali necessari.
  • La procura che dimostra i poteri rappresentativi deve essere esaminata nel suo contenuto, anche se è stata prodotta in un momento successivo, purché la produzione sia processualmente ammissibile. Un riferimento errato alla procura nel ricorso non esclude automaticamente la validità dell'azione.
  • La legittimazione processuale e la regolare costituzione del rapporto processuale possono essere controllate d'ufficio dal giudice in ogni fase del processo; la relativa contestazione non è soggetta alle normali preclusioni previste per le eccezioni nuove.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare le questioni e i limiti indicati dalla sentenza di cassazione, ma deve anche esaminare concretamente gli atti rilevanti, inclusa la procura prodotta per dimostrare il potere di rappresentanza.
  • Le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate sono normalmente uffici interni privi di autonoma soggettività giuridica: la presenza in giudizio dell'ufficio competente non comporta, di regola, un difetto sostanziale di instaurazione del rapporto con l'Agenzia.
  • Le questioni di merito, come il diritto al rimborso, gli interessi anatocistici o la rivalutazione, non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale; prima occorre superare validamente la verifica della rappresentanza e dell'ammissibilità dell'atto.

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