Ordinanza n. 314/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di presa d’atto dei verbali relativi alla selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per incarichi e supplenze nel profilo di O.S.S., con relativo avviso di pubblicazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione e gli atti della selezione pubblica, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 5 del bando, dell’allegato 1/B, della direttiva assessoriale n. 24514 del 26 aprile 2023 e dell’art. 5, comma 10, della legge regionale n. 9/2020, in particolare quanto alla possibilità di attribuire il punteggio premiale previsto per l’attività lavorativa svolta durante l’emergenza Covid anche al personale che abbia prestato servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. L’Amministrazione ha inoltre sollevato questioni preliminari di giurisdizione, ricevibilità e ammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha riservato alla fase di merito l’esame delle questioni preliminari di giurisdizione, ricevibilità e ammissibilità, ritenendole incompatibili con la cognizione sommaria cautelare. Ha parimenti ritenuto che la questione interpretativa relativa al riconoscimento del punteggio per il servizio Covid prestato presso strutture private convenzionate richieda un approfondimento non possibile in sede cautelare, anche alla luce del precedente cautelare relativo al connesso giudizio R.G. n. 832/2025. Quanto al periculum, il pregiudizio lamentato è stato ricondotto principalmente alla cessazione del rapporto di lavoro disposta con una distinta deliberazione, già contestata davanti al giudice ordinario con ricorso ex art. 700 c.p.c.; la sospensione della graduatoria, da sola, non avrebbe comunque determinato automaticamente il ripristino del rapporto. Il Collegio ha quindi ritenuto sufficiente la sollecita definizione del merito e ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la trattazione congiunta con il ricorso R.G. n. 832/2025 per il 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale base del decreto cautelare monocratico precedentemente adottato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una sospensione dell’atto quando tale misura non sia necessaria o idonea.
art. 5 del bando di selezione
La sua interpretazione è centrale per stabilire se il punteggio premiale per l’attività svolta durante l’emergenza Covid spetti anche a chi abbia lavorato presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.
allegato 1/B del bando
Rileva, insieme al bando, per la disciplina dei criteri di attribuzione del punteggio nella selezione.
direttiva assessoriale n. 24514 del 26 aprile 2023
È una delle fonti interpretative rilevanti per determinare l’ambito soggettivo del punteggio premiale connesso al servizio prestato durante l’emergenza Covid.
art. 5, comma 10, l.r. n. 9/2020
È indicato tra le disposizioni da interpretare per la soluzione della controversia relativa al riconoscimento del punteggio premiale.
art. 700 c.p.c.
Richiamato perché la cessazione del rapporto di lavoro, ritenuta la principale fonte del pregiudizio cautelare, era già stata contestata dal ricorrente davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando le questioni di giurisdizione, ricevibilità o ammissibilità presentano complessità incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice cautelare può riservarne l’esame alla fase di merito.
- La domanda cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando l’approfondimento necessario sulle questioni controverse non consente una decisione sommaria e la tutela urgente può essere adeguatamente assicurata dalla rapida definizione del giudizio.
- La sospensione di una graduatoria non determina automaticamente il ripristino di un rapporto di lavoro cessato sulla base di un distinto provvedimento, soprattutto quando tale cessazione sia già oggetto di tutela davanti al giudice ordinario.
- La trattazione congiunta di giudizi connessi, aventi a oggetto la medesima procedura selettiva e questioni strettamente collegate, è funzionale a una decisione coordinata e può essere disposta nell’ambito della sollecita fissazione del merito.
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