Cassazione Civile, Ordinanza n. 27088/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato l’imponibile Ires di una società per l’anno 2012, negandole la detassazione prevista dall’art. 6 della l. n. 388/2000, c.d. Tremonti ambiente, in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Palena. Secondo l’Ufficio, la società non avrebbe potuto fruire dell’agevolazione perché, essendo già operante nel settore della realizzazione di impianti di energia alternativa per conto terzi, non avrebbe compiuto un investimento aggiuntivo finalizzato alla riduzione dell’impatto ambientale della propria attività; inoltre non sarebbe stata l’utilizzatrice dell’impianto, destinato invece al Comune committente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio rilevando, da un lato, che la società era proprietaria esclusiva dell’impianto e lo gestiva autonomamente in base a convenzione con il Comune, senza poteri decisionali o godimento in capo a quest’ultimo; dall’altro, che il beneficio era connesso alla realizzazione dell’impianto e che le tariffe incentivanti spettavano quindi alla società. In Cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 388/2000, sostenendo che la CTR aveva erroneamente riconosciuto il requisito soggettivo pur a fronte dell’attività già svolta dalla società nel medesimo settore e aveva altresì errato nel qualificare l’investimento come "investimento ambientale", poiché la contribuente sarebbe stata solo finanziatrice ed esecutrice dell’opera, mentre l’impianto era utilizzato esclusivamente dal Comune.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte in cui mirava a contestare la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito circa l’effettivo utilizzo e la gestione dell’impianto, perché l’Agenzia chiedeva una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. Tuttavia, quanto alla questione giuridica dell’accesso al beneficio da parte delle imprese che svolgono servizi ambientali per conto di terzi, la Corte ha aderito all’orientamento più recente e costante secondo cui l’agevolazione dell’art. 6 l. n. 388/2000 spetta solo agli investimenti diretti a prevenire, ridurre o riparare danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa investitrice, e non anche alle imprese che realizzano impianti o servizi ambientali per terzi. Ne è derivato l’accoglimento del ricorso per questa parte, la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali pregresse.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 388/2000
L’agevolazione fiscale per investimenti ambientali spetta alle piccole e medie imprese per investimenti necessari a prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente dall’attività dell’impresa investitrice; sono esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge e la valutazione va compiuta con approccio incrementale.
art. 2424 c.c.
È richiamato per la definizione delle immobilizzazioni materiali rilevanti ai fini dell’individuazione dell’investimento ambientale.
artt. da 87 a 89 Trattato CEE
Il riconoscimento del beneficio alle imprese che operano stabilmente nel settore ambientale per conto terzi sarebbe suscettibile di trasformare l’agevolazione in un aiuto di Stato incompatibile con la disciplina europea sugli aiuti.
artt. da 107 a 109 TFUE
Sono richiamati come disciplina successiva sugli aiuti di Stato, in continuità con il precedente riferimento al Trattato CEE.
art. 195, lett. c, TFUE
È citato a supporto del favor dell’ordinamento unionale per la diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
dir. 2001/77/CE
Richiamata quale fonte europea favorevole alla promozione delle energie rinnovabili.
dir. 2009/28/CE
Richiamata quale fonte europea favorevole alla promozione delle energie rinnovabili.
legge 1° giugno 2002, n. 120
Richiamata come legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall’art. 6 l. n. 388/2000 non ha portata generalizzata per il solo settore delle energie rinnovabili, ma presuppone che l’investimento sia riferibile a danni ambientali inerenti all’attività dell’impresa che effettua l’investimento.
- Sono esclusi dal beneficio gli investimenti effettuati da imprese che svolgono professionalmente attività di prevenzione, riduzione o riparazione di danni ambientali per conto di terzi, poiché ciò trasformerebbe l’agevolazione in un vantaggio strutturale di settore e potenzialmente in un aiuto di Stato.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito chiedendo una nuova valutazione del compendio istruttorio quando la doglianza mira solo a sovvertire l’accertamento in fatto compiuto dal giudice territoriale.
- Per stabilire se ricorra il presupposto soggettivo dell’agevolazione occorre guardare alla relazione tra investimento e attività d’impresa del contribuente, non alla sola circostanza che l’opera abbia un’utilità ambientale in senso lato.
- Il beneficio fiscale va interpretato restrittivamente secondo la sua ratio: sostenere investimenti che riducono l’impatto ambientale dell’attività dell’impresa investitrice, non incentivare indistintamente tutte le imprese operanti nel comparto ambientale.
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