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Sentenza

Sentenza n. 4746/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. Repertorio -OMISSIS- e n Protocollo -OMISSIS- emessa dal Comune di Roma Capitale Municipio Roma VIII Direzione Tecnica nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato

Giustizia amministrativa202504016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di rimozione di una struttura di occupazione di suolo pubblico destinata a servizio di un esercizio di somministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha ordinato la rimozione di una pedana in legno, elementi perimetrali, pannelli in vetro, travi, tenda retrattile, ombrelloni, tavoli e sedie, ritenuti difformi rispetto al titolo concessorio. La parte impugnatoria non era articolata in motivi specifici e rubricati. Il Tribunale ha enucleato due doglianze: in primo luogo, la violazione dell'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011, sul presupposto che i soggetti sottoposti a misure antimafia non sarebbero soggetti a imposizione tributaria relativamente ai beni sequestrati o confiscati; tale argomento era riferito dalla ricorrente al mancato pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico, che essa sosteneva comunque di avere pagato. In secondo luogo, la ricorrente ha sostenuto che l'ordine non potesse essere eseguito, in ragione del sequestro penale gravante sui beni e della necessità di una previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiamando la giurisprudenza relativa agli ordini di demolizione edilizia. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del precedente diniego di ampliamento della concessione OSP Covid del 3 giugno 2022 e ha dedotto l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile. Il precedente diniego di ampliamento della concessione OSP Covid non costituiva, con sufficiente certezza, l'atto presupposto del provvedimento impugnato: quest'ultimo richiamava soltanto la difformità rispetto alla concessione originaria del 2019 e non chiariva il rapporto con i successivi ampliamenti emergenziali, né indicava la loro rimozione, decadenza o scadenza. La mancata impugnazione del diniego del 2022, pertanto, non determinava l'inammissibilità. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La censura fondata sull'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011 è stata giudicata estranea al tipo di provvedimento impugnato: l'atto esercitava l'autotutela amministrativa demaniale prevista dall'art. 823, comma 2, c.c. per l'illecita occupazione del suolo pubblico, eccedente il titolo concessorio, e non era fondato sul mancato pagamento di canoni o indennità. In ogni caso, canoni concessori e indennità per occupazione abusiva non costituiscono obbligazioni tributarie contemplate dalla disposizione invocata. È stata respinta anche la censura relativa al sequestro penale. La disciplina e la giurisprudenza sull'inefficacia o non esecutività dell'ordine in presenza di sequestro riguardano la repressione degli abusi edilizi e non sono automaticamente applicabili all'autotutela demaniale. Inoltre, anche nel settore edilizio il sequestro non esonera il destinatario dall'attivarsi presso l'autorità giudiziaria per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordine. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della posizione della ricorrente, avente causa di amministrazione giudiziaria di beni sequestrati alla criminalità organizzata.

Norme richiamate

  • art. 823, comma 2, c.c.

    La disposizione riconosce all'ente proprietario dei beni demaniali il potere di autotutela amministrativa in caso di illecita occupazione, compresa l'occupazione eccedente i limiti del titolo concessorio.

  • art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011

    La disposizione invocata dalla ricorrente riguarda obbligazioni tributarie relative ai beni confiscati o sequestrati e non si applica ai canoni concessori o alle indennità per occupazione abusiva; nel caso concreto, inoltre, il provvedimento non era fondato sul mancato pagamento di tali somme.

  • art. 20, commi 4 e 5, d.lgs. n. 285/1992

    La disposizione è richiamata nel verbale posto a base dell'ordine di rimozione per l'occupazione della sede stradale senza il prescritto titolo concessorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche e delle società menzionate nella sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'ordine di rimozione di opere realizzate su suolo demaniale oltre i limiti del titolo concessorio costituisce esercizio dell'autotutela demaniale prevista dall'art. 823, comma 2, c.c.; non è, in quanto tale, una misura di recupero di canoni o indennità per occupazione abusiva.
  • L'esenzione o disciplina speciale prevista dall'art. 51, comma 3-bis, d.lgs. n. 159/2011 per le obbligazioni tributarie relative a beni sequestrati o confiscati non si estende ai canoni concessori né alle indennità dovute per l'occupazione illecita di beni demaniali.
  • La mancata impugnazione di un diniego di ampliamento di una concessione non rende automaticamente inammissibile l'impugnazione del successivo ordine di rimozione quando quest'ultimo non qualifichi il diniego come proprio atto presupposto e non chiarisca il rapporto con altri titoli concessori successivamente rilasciati.
  • Le regole elaborate per l'esecuzione degli ordini di demolizione edilizia in presenza di sequestro penale non sono automaticamente applicabili ai provvedimenti di autotutela demaniale relativi a occupazioni senza titolo o eccedenti il titolo concessorio.
  • La sottoposizione di un immobile a sequestro non esonera, di per sé, il destinatario di un ordine amministrativo dall'attivarsi presso l'autorità giudiziaria competente per ottenere l'autorizzazione necessaria all'esecuzione dell'ordine.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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