Cassazione Penale, Sentenza n. 08641/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo Salvatore impugna rilevando violazione dell'art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che mancava il dolo specifico di voler favorire l'associazione mafiosa "Vinella-Grassi" e che la sua condotta era marginale e finalizzata solo ad aiutare il fratello di Accurso. Accurso Umberto deduce tre censure: (1) vizio di motivazione e illogicità nella ricostruzione fattuale (artt. 192 e 533 c.p.p.), lamentando confusione nei ruoli e l'esito inconcludente dell'episodio di Trieste; (2) illegittima qualificazione di responsabilità per la sua mera posizione di capo (presunta "responsabilità di posizione" o concorso morale senza contributo concreto); (3) contraddittorietà rispetto alla posizione di Izzo e difformità nel trattamento delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Russo: inammissibilità per ripetizione pedissequa delle censure già dedotte in appello (mancata specificità e insufficiente critica argomentata) e, sul punto di merito richiamato, la Corte ha osservato che la motivazione di merito è congrua: la presenza ripetuta agli incontri, il ruolo nelle comunicazioni e la consapevolezza della provenienza del denaro giustificano la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., in linea con l'approccio delle Sezioni Unite (Chioccini) che ammettono la rilevanza dell'elemento soggettivo anche quando il concorrente sia consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe. Per Accurso: i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del materiale probatorio (non consentita in cassazione) o erano manifestamente infondati; la sentenza di merito aveva indicato elementi concreti (es. immissione di somme dal tesoriere del clan, presenza agli incontri decisivi, ruolo nell'ideazione delle combine) che giustificano la sua condanna. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità e disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese e del versamento a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Circostanza aggravante riferita all'aver agito al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso: la Corte richiama l'orientamento (Sez. U, Chioccini) secondo cui l'elemento soggettivo inerisce ai motivi a delinquere e può essere soddisfatto dalla consapevolezza della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe, senza necessità che questa finalità sia esclusiva
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: la motivazione di merito è stata ritenuta congrua nel valutare contributi che rafforzino il proposito criminoso, anche se non decisivi in senso causale
art. 81, comma finale cod. pen.
Recidiva o concorso di circostanze aggravanti (richiamata nella contestazione originaria); non decisiva per l'ammissibilità dei ricorsi ma parte della imputazione celebrata
Legge n. 401 del 1989 (art. 1, commi 1 e 2)
Norma sulle frodi sportive e relative rilevanze penali, contestata in concorso secondo gli artt. sopra citati
artt. 581 e 591 c.p.p.
Regole sull'atto di ricorso in Cassazione: il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni censura; la mera ripetizione del motivo d'appello è causa di inammissibilità
art. 606 c.p.p.
Limiti delle deduzioni in cassazione: in particolare la lettera c) e la lettera b) sono richiamate per affermare che non è ammessa la deduzione di violazioni processuali salvo che comportino nullità o invalidità previste
art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p.
Regole di valutazione delle prove e motivazione: la Corte sottolinea che le doglianze che postulano una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili dinanzi alla Cassazione
art. 616 c.p.p.
Conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: onere delle spese e obbligo del versamento a favore della Cassa delle ammende, salvo colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza di legittimità rilevante: la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha natura soggettiva e può comunicarsi al concorrente che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolativa perseguita dal compartecipe; l'elemento oggettivo dell'idoneità del fatto è valutato in termini di concreta attitudine ad agevolare, senza richiedere che il risultato sia poi raggiunto
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello: il ricorso deve contenere una critica specifica, argomentata e puntuale alle ragioni del provvedimento impugnato
- Il giudice di legittimità non può procedere a una rivalutazione del materiale probatorio; le doglianze che richiedono tale rivalutazione sono inammissibili
- Per l'aggravante "416-bis.1" la prova richiesta è incentrata sui motivi a delinquere: può essere sufficiente la consapevolezza da parte del concorrente della finalità agevolativa dell'organizzazione mafiosa, unitamente a un comportamento oggettivamente idoneo a favorirla, anche se il vantaggio perseguito non è esclusivamente quello dell'associazione
- La mera posizione apicale non esclude la responsabilità: è necessario valutare se il ruolo e i comportamenti hanno effettivamente contribuito, anche solo rafforzando il proposito criminoso, alla realizzazione del reato
- Le spese e sanzioni derivanti dalla declaratoria di inammissibilità (art. 616 c.p.p.) possono essere applicate salvo che la parte provi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
- Nuove argomentazioni tardive o generiche depositate dopo l'impugnazione possono non essere prese in considerazione se non adeguatamente fondate e specificate rispetto al provvedimento impugnato
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