Sentenza del 14/10/2020 n. 22159 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento TARSU per l'anno 2007 di Euro 82.340,84. La società censurava la carenza di motivazione della cartella, la illegittimità della Delibera Comunale n. 42/2007 ritenuta violativa dell'art. 68 D.Lgs. 507/1993 (per aver applicato una tariffa molto più alta agli alberghi rispetto alle abitazioni) e chiedeva, altresì, una riduzione della tariffa in ragione del carattere stagionale dell'attività alberghiera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso proposto dal Comune (violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D.Lgs. 507/1993), ritenendolo fondato, ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato la pretesa comunale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. La Cassazione ha ritenuto legittima la possibilità per i Comuni di distinguere le categorie (alberghi vs. abitazioni) e di applicare tariffe superiori agli esercizi alberghieri in ragione della maggiore potenzialità di produzione di rifiuti; ha confermato inoltre che il giudice tributario può disapplicare atti regolamentari in via incidentale quando ciò sia pertinente alla controversia. La società è stata condannata alle spese di cassazione; le spese dei giudizi di merito sono compensate.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 68
1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere: 1.La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; 2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione: c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri
La Corte ha interpretato l'art. 68 nel senso che i Comuni hanno ampia discrezionalità nell'articolazione delle categorie e nella determinazione comparativa delle tariffe: è legittimo distinguere gli alberghi dalle abitazioni e applicare una tariffa maggiore in ragione della maggiore potenzialità di produzione di rifiuti; il legislatore non impone al Comune di motivare nel dettaglio la quantificazione differenziata delle tariffe.
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 69
Richiamato in sede di censura dalla parte ricorrente per sostenere che la sentenza di merito avrebbe esonerato la società dal pagamento nonostante la fruizione del servizio; la Corte ha ricordato che il rapporto tra tariffe e costi del servizio è criterio di riscontro della legittimità del regolamento, ma comunque attribuisce discrezionalità al Comune nella determinazione tariffaria.
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62
Richiamato relativamente ai presupposti di applicazione della tassa: la tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree salvo specifiche esenzioni che sono presunzioni iuris tantum e gravano sul contribuente l'onere di allegazione e prova.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 7, comma 5
La Corte conferma che le Commissioni tributarie possono disapplicare, in via incidentale e in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, regolamenti o atti generali ritenuti illegittimi, e che tale potere è esercitabile anche d'ufficio, pur entro i limiti indicati dalla normativa.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5 (allegato E)
Richiamata quale principio generale che legittima il potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi nell'interesse pubblico all'applicazione corretta degli atti in giudizio.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato per il ricorso incidentale; la sentenza annota l'esistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- I Comuni hanno ampia discrezionalità nella classificazione delle categorie ai fini TARSU/TARI: è legittima la distinzione tra esercizi alberghieri e civili abitazioni e l'applicazione di tariffe più elevate agli alberghi in ragione della maggiore produzione di rifiuti.
- La mera stagionalità dell'attività alberghiera non comporta automaticamente una riduzione tariffaria; eventuali agevolazioni o riduzioni spettano alla discrezionalità dell'ente impositore e devono essere previste dal regolamento.
- Il contribuente che invoca l'esenzione o l'inesigibilità della tassa (anche per il mancato utilizzo del servizio) ha l'onere di allegare e provare le circostanze che fondano l'esenzione (presunzioni iuris tantum ex art. 62 D.Lgs. 507/1993).
- Il giudice tributario può, in via incidentale, disapplicare regolamenti o atti generali ritenuti illegittimi se la questione è rilevante per la decisione, ma tale potere è limitato all'ambito della controversia e non ha effetto erga omnes come una sentenza amministrativa di annullamento.
- La legittimità di una differenziazione tariffaria va valutata anche in rapporto ai criteri di correlazione tra tariffe e costi del servizio, ma la discrezionalità comunale nella fissazione delle tariffe è ampia e la Corte tende a ritenere legittime differenziazioni basate su dati di esperienza relativa alla produzione di rifiuti.
- Nelle impugnazioni di cartelle e provvedimenti tributari, il giudice valuta sia la correttezza formale dell'atto (contenuto informativo e motivazione) sia la legittimità sostanziale del regolamento che ha presieduto alla determinazione delle tariffe.
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