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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30602/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'ente Imet S.p.A. ai sensi del d.lgs. 231/2001 per il reato presupposto di truffa aggravata (capo A-B), la riqualificazione di un fatto originariamente in concussione (capo C) in induzione indebita, la valutazione della prova circa un'ipotizzata estorsione (capo D) e la quantificazione delle utilità conseguite. Le parti civili (Piga e Dessì) chiedevano la rinnovazione della qualificazione del fatto (ritornare alla concussione) per poter ottenere il ristoro; Imet contestava la responsabilità dell'ente sostenendo che i dipendenti coinvolti non rivestivano funzioni apicali, che i lavori erano eseguiti regolarmente e che il sistema di controllo aziendale escludeva la colpa di organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato fondata in parte l'impugnazione delle parti civili limitatamente al capo C) (riqualificazione del fatto): la sentenza è annullata per quella parte e la Corte di appello dovrà riesaminarne la fondatezza, essendo riconosciuta la legittimazione e l'interesse concreto delle parti civili a impugnare la riqualificazione che incide sul diritto al risarcimento; 2) dichiarato inammissibili per difetto di interesse i ricorsi delle parti civili sui capi A) e B) (falso e truffa) e inammissibile il motivo relativo al capo D) (estorsione) per valutazione della prova generica; 3) accolto in parte il ricorso di Imet S.p.A. (capo E) relativo alla responsabilità dell'ente: la Corte ha censurato la motivazione della Corte di appello che aveva applicato criteri di imputazione non corrispondenti alla contestazione (confondendo criteri per soggetti apicali con quelli per soggetti sottoposti) e ha disposto che la valutazione sulla responsabilità dell'ente sia rifatta alla luce delle norme e dell'onere probatorio corretti (annullamento con rinvio per la parte relativa alla responsabilità dell'ente).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 231 del 2001

    art. 5 comma 1 lett. b), art. 6, art. 7, art. 24 (richiamata in motivazione)

    La Corte evidenzia che va correttamente determinato il modello di imputazione della responsabilità dell'ente: per soggetti non apicali (lett. b), rileva la colpa di organizzazione e l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7), mentre l'art. 6 e l'inversione dell'onere probatorio si applicano ai soggetti apicali. Errata applicazione del criterio riverbera sull'accertamento della responsabilità dell'ente.

  • codice penale

    art. 317 c.p. (concussione), art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità)

    La Corte richiama la distinzione tra concussione (costrizione/violenza o minaccia, vittima/concusso) e induzione indebita (assenza di violenza, ruolo dell'indotto come possibile correo). La riqualificazione del fatto incide sulla qualità della posizione del privato (vittima vs corresponsabile) e quindi sul diritto al risarcimento.

  • codice di procedura penale

    art. 576 cod. proc. pen., art. 652 cod. proc. pen., art. 531 cod. proc. pen.

    L'art. 576 consente alla parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili; le Sezioni unite (Massaria) hanno chiarito che rientrano nell'impugnabilità anche le sentenze di estinzione per prescrizione e che la parte civile ha interesse quando l'impugnazione può concretamente incidere sul suo diritto risarcitorio.

Massime di principio

  • La parte civile è legittimata a impugnare una sentenza di proscioglimento o di estinzione per prescrizione ai soli effetti civili quando l'impugnazione sia diretta a tutelare un interesse concreto e attuale (es. recupero della possibilità di ottenere una pronuncia penale utile come titolo probatorio e di giudicato per il risarcimento).
  • L'interesse ad impugnare deve essere valutato sulla base della prospettazione contenuta nel gravame e non in base alla preventiva valutazione di fondatezza della censura: se l'accoglimento dell'impugnazione può produrre un vantaggio pratico concreto per la parte civile, questa ha interesse ad agire.
  • La riqualificazione giuridica del fatto (es. concussione vs induzione indebita) può incidere sulla sussistenza del diritto al risarcimento perché modifica la qualifica della vittima/parte offesa (vittima vs corresponsabile).
  • Nei procedimenti di responsabilità da illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001 è essenziale individuare correttamente il paradigma di imputazione (apicale/art.6 vs sottoposti/art.7/art.5 lett. b) ) perché cambia l'onere probatorio e i presupposti per escludere la responsabilità dell'ente (es. efficacia del modello di organizzazione e responsabilità di direzione/vigilanza).
  • I motivi di impugnazione generici o che sollecitano una meramente diversa valutazione della prova senza specifiche censure di violazioni di legge o fumus devono essere dichiarati inammissibili.

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