Cassazione Civile, Ordinanza n. 31402/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione di un concordato fallimentare proposto da una società terza, che prevedeva il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 111% in cambio del trasferimento dell'intero attivo della fallita. Una società azionista della fallita si era opposta all'omologazione sostenendo che la proposta fosse abusiva e priva di causa per la sproporzione tra valore dell'attivo acquisito e impegni assunti dalla proponente. Dopo il rigetto dell'opposizione da parte del tribunale, la socia ha reclamato, ma la corte d'appello ha rigettato il reclamo dichiarando che il socio non era legittimato a opporsi all'omologazione del concordato fallimentare. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) ultrapetizione/extrapetizione, perché la corte d'appello avrebbe deciso su un difetto di legittimazione ad opporsi, mentre l'eccezione di controparte riguardava la sola mancanza di interesse a reclamare; 2) violazione del contraddittorio, per avere la corte deciso su una questione rilevata d'ufficio senza previa sollecitazione al contraddittorio; 3) violazione del giudicato interno, poiché il tribunale aveva già respinto l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire e contro tale statuizione non era stato proposto reclamo incidentale; 4) erronea esclusione dell'interesse ad opporsi ex art. 129 l.fall.; 5) vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi; 6) erronea esclusione dell'interesse a reclamare, motivo ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, dichiarando assorbito il sesto, ha cassato il decreto della corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato sia nel qualificare l'eccezione processuale sollevata dalla controparte, sia nel negare in termini generali la legittimazione del socio ad opporsi al concordato fallimentare. Ha affermato che, nel caso concreto, la socia aveva dedotto un interesse giuridico concreto e attuale a tutelare il valore residuo della propria partecipazione sociale, interesse sufficiente a radicare la legittimazione all'opposizione ai sensi dell'art. 129 l.fall., purché ne sia allegata la concreta incidenza negativa della proposta sulla partecipazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto violato dalla corte d'appello per avere deciso su una questione diversa da quella effettivamente eccepita.
art. 101 c.p.c.
Richiamato a tutela del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; la sua violazione è prospettata per mancata preventiva sollecitazione delle parti.
art. 183 c.p.c.
Indicato nel motivo insieme all'art. 101 c.p.c. come norma processuale violata per difetto di contraddittorio.
art. 2909 c.c.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla statuizione del tribunale circa la legittimazione ad agire/opporre.
art. 329 c.p.c.
Richiamato quale base del giudicato interno su capi non impugnati con reclamo incidentale.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla devoluzione delle questioni non riproposte in appello.
art. 18 legge fall.
Citato nel motivo in relazione alla disciplina processuale del reclamo fallimentare.
art. 129 legge fall.
Interpretato nel senso che l'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare può essere proposta anche da "qualsiasi altro interessato"; il socio può rientrare tra gli interessati se deduce una concreta incidenza negativa sulla sua posizione sostanziale.
art. 131 legge fall.
Richiamato come disposizione che disciplina il reclamo contro l'omologazione del concordato fallimentare.
art. 100 c.p.c.
Invocato nei motivi relativi alla legittimazione e all'interesse ad agire/reclamare.
art. 105 c.p.c.
Richiamato congiuntamente agli artt. 100 c.p.c. e 131 l.fall. nella doglianza sull'interesse a reclamare.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione e reclamo avverso l'omologazione del concordato fallimentare, il giudice deve attenersi alla specifica eccezione formulata dalla parte: non può trasformare l'eccezione sull'interesse a reclamare in una diversa questione di difetto di legittimazione all'opposizione, pena violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Se un'eccezione di merito è stata espressamente o implicitamente respinta in primo grado e la parte vittoriosa sul punto intende riproporla in appello, è necessario proporre gravame incidentale; in difetto, la questione è coperta da giudicato interno e non può essere riesaminata d'ufficio salvo i limiti di legge.
- La qualità di socio di una società fallita, da sola, non basta a fondare l'opposizione al concordato fallimentare; tuttavia il socio è legittimato quando alleghi e prospetti una concreta incidenza negativa della proposta sul proprio interesse sostanziale alla conservazione del valore della partecipazione sociale.
- Ai fini della legittimazione all'opposizione ex art. 129 l.fall., l'interesse deve essere concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile: non è sufficiente la tutela di una regolarità processuale astratta, ma occorre la deduzione di un risultato utile non conseguibile se non tramite l'intervento del giudice.
- Nel valutare l'interesse del socio, il giudice deve distinguere tra interesse meramente teorico e interesse sostanziale alla salvaguardia del valore residuo della partecipazione; quest'ultimo, se specificamente allegato, può integrare la nozione di "altro interessato" prevista dalla legge fallimentare.
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