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Sentenza

Sentenza n. 1162/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 235 del 5 febbraio 2026, nella parte in cui aveva liquidato € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiarati antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (legali distrattari)

Prevale il privato

La controversia

I legali dichiaratisi antistatari hanno proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 235/2026, passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno dedotto che il Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 5 febbraio 2026, non aveva pagato le spese di lite liquidate e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: la sentenza da eseguire era stata notificata al Ministero il 5 febbraio 2026 e il ricorso era stato notificato l’8 giugno 2026, dopo il decorso del termine di 120 giorni. Il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto pagamento; la nota prodotta, attestante la richiesta di fondi ordinari da parte dell’Ufficio scolastico provinciale, non era accompagnata da adeguato supporto probatorio e non provava l’adempimento. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare completa esecuzione al titolo entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio. Nessun compenso è previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    I ricorrenti in epigrafe agiscono dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tar Sardegna n. 235 del 5 febbraio 2026, pronunciata all’esito del procedimento R.G. n. 1177/2025

    Gli artt. 112 e seguenti c.p.a. fondano l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della statuizione giudiziale sulle spese distratte.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.

    Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta ad adempiere e può essere esperita l’azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può utilizzare il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione debitrice deve eseguire l’obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato; la mera allegazione di avere richiesto fondi, senza adeguato supporto probatorio e senza prova del pagamento, non dimostra l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, fissando il termine per l’intervento sostitutivo.
  • Qualora gli specifici capitoli di bilancio dell’amministrazione debitrice siano incapienti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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