Cassazione Penale, Sentenza n. 28776/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato e ha censurato la mancata valutazione da parte della Corte d'appello degli elementi probatori idonei alla derubricazione. Tuttavia, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (decorsa la prescrizione di dieci anni dal fatto per il reato di ricettazione).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata derubricazione della condotta nel delitto di furto. Si deduceva che la Corte di appello non ha valutato prove e dichiarazioni (la confessione dell'imputato in sede di convalida dell'arresto e le dichiarazioni del proprietario dell'autovettura, che in dibattimento ha anche rimesso la querela) che avrebbero potuto portare alla riqualificazione in furto, con conseguente perdita della condizione di procedibilità. Si osservava inoltre che la condanna per ricettazione è ormai estinta per prescrizione, essendo trascorsi dieci anni dalla consumazione.
Norme richiamate
delitto di furto (Codice Penale)
La Corte ha sottolineato che la mancata valutazione degli elementi concernenti la modalità del furto e la remissione della querela può incidere sulla derubricazione e sulla condizione di procedibilità; laddove non sussistano aggravanti che rendano procedibile d'ufficio il furto, la querela del proprietario è rilevante
delitto di ricettazione (Codice Penale)
La sentenza impugnata aveva contestato anche il reato di ricettazione, ma la Corte ha rilevato che tale reato è ormai estinto per prescrizione dopo dieci anni dalla consumazione
prescrizione (normativa sulla estinzione del reato)
La Corte ha applicato il principio per cui, se il termine di prescrizione è decorso, il reato si estingue e la sentenza dev'essere annullata senza rinvio per tale motivo
Massime di principio
- Se vi sono elementi probatori (confessione, dichiarazioni del proprietario, remissione della querela) che possono portare alla derubricazione in furto, il giudice di merito deve valutarli esplicitamente; la loro omissione può costituire vizio di motivazione
- La qualificazione del fatto (es. furto vs altri reati) può incidere sulla condizione di procedibilità: se il reato in questione richiede querela e questa viene rimessa dal querelante, può venir meno l'interesse alla prosecuzione
- Quando pendono più capi di imputazione, occorre verificare separatamente la decorrenza dei termini di prescrizione per ciascun reato; la prescrizione estinta porta all'annullamento senza rinvio rispetto a quel reato
- In ricorsi per cassazione è utile dedurre sia vizi di diritto sia omissioni di valutazione della prova che possano condurre a diversa valutazione della procedibilità o alla derubricazione
- Se il giudice d'appello non affronta specifici elementi decisivi emersi in dibattimento (confessioni, ritrattazioni, remissioni di querela), il ricorrente ha fondamento per far valere vizio di motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28635/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28638/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28639/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28640/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28642/2024 del 17/07/2024
- Sentenza penale · 17 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2024 del 17/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →