Ordinanza n. 1418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 23460/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23460/2025, relativa all’annullamento in primo grado di un regolamento
Esito
Favorevole al resistente (gestori aeroportuali)
Prevale il privato
La controversia
ENAC ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. L’istanza cautelare era diretta a impedire gli effetti della sentenza di primo grado, che aveva annullato un regolamento dell’ENAC. Dal testo emerge che l’Amministrazione appellante prospettava la necessità della sospensione, ma non sono indicati specificamente i motivi di merito dell’appello né le censure rivolte alla sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha condiviso la valutazione già espressa nell’ordinanza n. 1123/2026, secondo cui dagli atti non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante. Il Collegio ha valorizzato l’imminenza della trattazione nel merito, già fissata al 16 luglio 2026, la complessità delle questioni da esaminare e il possibile carattere irreversibile degli effetti derivanti dall’esecuzione del regolamento annullato in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’ENAC e liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna parte resistente costituita. È stata confermata l’udienza di merito del 16 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l’istanza è stata respinta per l’assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera prospettazione di conseguenze sfavorevoli non è sufficiente.
- L’imminente fissazione dell’udienza di merito può escludere il periculum in mora quando non sia dimostrato che l’attesa della decisione definitiva produca un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare, il giudice può negare la sospensione quando l’esecuzione della misura richiesta rischi di determinare effetti irreversibili, soprattutto in presenza di questioni complesse da esaminare nel merito.
- La soccombenza nella fase cautelare giustifica la condanna dell’appellante al pagamento delle spese sostenute dalle parti costituite.
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