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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8551 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei ricorsi della contribuente contro gli avvisi ICI. La contribuente è stata condannata a rimborsare al Comune di Corciano le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato tre avvisi di liquidazione ICI, sostenendo, in particolare, l'irrilevanza o la diversa rilevanza della data di rilascio del certificato di abitabilità ai fini dell'assoggettamento all'imposta. Dopo il rigetto dell'appello da parte della CTR, ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e successivamente diversi ricorsi per cassazione. La Corte ha rilevato che il ricorso contro la sentenza sulla revocazione cumulava in modo non specifico vizi di motivazione e violazioni di legge e non aggrediva la concreta ratio decidendi. Quanto ai ricorsi contro la sentenza di merito, uno era privo dei quesiti prescritti dall'art. 366-bis c.p.c., mentre quello presentato in sostituzione non poteva integrare o aggiungere validamente i motivi del primo, in applicazione del principio di consumazione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    La revocazione non è ammissibile per rimettere in discussione un punto che sia stato effettivamente controverso e deciso nel precedente giudizio; in tal caso la relativa decisione deve essere contestata con gli ordinari mezzi di impugnazione.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione devono essere formulati in modo distinto e specifico. Il loro cumulo indistinto, lasciando alla Corte la scelta del vizio da esaminare, determina l'inammissibilità.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con chiarezza e specificità i motivi di impugnazione, così da consentire alla Corte di individuare esattamente le censure e la questione sottoposta al suo esame.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale della norma, i motivi relativi a violazioni di legge dovevano concludersi con quesiti di diritto e quelli relativi alla motivazione con una chiara sintesi del fatto controverso e decisivo. La loro omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 387 c.p.c.

    La sostituzione tempestiva di un ricorso inammissibile non consente di integrare o ampliare i motivi già proposti, poiché opera il principio di consumazione dell'impugnazione e non è ammesso il frazionamento del ricorso.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetti processuali.

  • Art. 97 Cost.

    La norma è stata invocata dalla contribuente, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici, autonomi e coerenti con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; non è sufficiente elencare cumulativamente violazioni di legge e vizi motivazionali.
  • La censura deve aggredire esattamente la ratio decidendi della decisione: se il giudice ha dichiarato inammissibile una revocazione perché il fatto era già controverso e deciso, occorre contestare quella ragione, non riproporre il merito della controversia.
  • La revocazione per errore di fatto non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio né servire a riesaminare valutazioni giuridiche o questioni già discusse tra le parti.
  • La presentazione di un secondo ricorso in sostituzione del primo non consente normalmente di correggere, integrare o ampliare i motivi originari, per effetto della consumazione dell'impugnazione.
  • Gli adempimenti formali richiesti per il ricorso per cassazione, inclusi quelli previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis, sono essenziali: la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito resta ferma e la parte soccombente può essere condannata alle spese in favore della controparte.

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