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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avezzano - sez. lavoro n. -OMISSIS- (rg.n.-OMISSIS-/2024), depositata in data 10.10.2025, notificata in forma esecutiva, in data 16.10.2025.

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'INAIL, della sentenza del Tribunale di Avezzano, sezione lavoro, che aveva riconosciuto un capitale commisurato a un'inabilità del 10%, oltre interessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario di sentenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avezzano, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'INAIL. La sentenza aveva condannato l'ente al pagamento di un capitale commisurato alla percentuale di inabilità riconosciuta, con decorrenza dalla domanda amministrativa e interessi sino al soddisfo. Il ricorrente deduceva che, nonostante il giudicato e la rituale notificazione, l'INAIL non aveva eseguito la condanna mediante l'accredito delle somme dovute. Nel corso del giudizio, l'INAIL effettuava il pagamento con bonifico del 2 marzo 2026; il ricorrente chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato il merito secondo il principio della soccombenza virtuale e ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l'esecuzione tardiva del giudicato da parte dell'INAIL confermava l'inadempimento esistente al momento della proposizione dell'azione. Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza e il perfezionamento della notificazione all'amministrazione, seguito dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione. L'INAIL è stato condannato a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La notificazione della sentenza all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento dei dati identificativi della parte quando ciò sia necessario per tutelarne i diritti o la dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la pretesa sostanziale deve essere dichiarata soddisfatta e il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non elimina la necessità di regolare le spese processuali: il giudice deve valutare, secondo il criterio della soccombenza virtuale, quale parte sarebbe risultata soccombente al momento della proposizione del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, sono necessari il passaggio in giudicato della decisione e, nei confronti dell'amministrazione debitrice, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
  • L'esecuzione spontanea ma tardiva del giudicato da parte dell'amministrazione costituisce elemento idoneo a confermare la fondatezza dell'azione di ottemperanza proposta prima del pagamento e giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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