Cassazione Penale, Sentenza n. 21306/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.: la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto ritenendola ostativa per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. in virtù della modifica normativa introdotta dal d.l. 14/6/2019 n.53 (conv. L. 8/8/2019 n.77). Il ricorrente ha invece osservato che il fatto è stato commesso il 31/7/2018, quindi anteriormente alla modifica, sicché doveva essere applicata la formulazione anteriore dell'art. 131-bis (lex mitior).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la modifica del 2019 ha reso più sfavorevole la disciplina escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità per taluni reati commessi contro pubblici ufficiali; trattandosi di una causa di non punibilità sostanziale, si applica la lex mitior al fatto commesso nel 2018. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio volto ad accertare se, secondo la formulazione anteriore alla modifica, sussistessero i presupposti della causa di non punibilità per tenuità del fatto.
Norme richiamate
causa di non punibilità per tenuità del fatto; comma 2 modificato dal d.l. 14/6/2019 n.53 (conv. L. 8/8/2019 n.77)
La Corte ha ritenuto che l'art. 131-bis costituisca una causa di non punibilità di natura sostanziale che mira ad escludere dal circuito penale fatti di offensività minima; pertanto la modifica che ne restringe l'ambito incide su diritto sostanziale e va valutata con il principio della lex mitior.
d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (conv. L. 8 agosto 2019, n. 77)
modifica dell'art. 131-bis codice penale: il secondo comma stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati degli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni
La modifica ha escluso dall'applicazione della causa di non punibilità alcune fattispecie come scelta legislativa di speciale protezione per i pubblici ufficiali; tale esclusione è di portata sostanziale e non può operare retroattivamente nei confronti di fatti anteriori.
artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen.
numeri di articolo richiamati dalla modifica del 2019 come ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis
Queste fattispecie sono state indicate dalla legge come soggette a speciale tutela quando il reato è commesso contro un pubblico ufficiale; l'indicazione vale per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della modifica.
art. 25 Cost.
art. 25, secondo comma, Cost.
Evoca il principio di legalità e la regola che la legge penale non può avere effetto retroattivo in pejus; la Corte lo applica per escludere l'applicazione retroattiva della norma peggiorativa.
art. 7 CEDU
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Richiama il divieto di applicare retroattivamente una legge penale più sfavorevole, principio utilizzato dalla Corte per affermare la prevalenza della lex mitior.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
richiama la lex mitior quale principio di applicazione temporale delle norme penali
Norma codificata che specifica l'applicabilità della disposizione più favorevole al momento in cui il fatto è stato commesso; la Corte la applica per stabilire che va considerato il testo anteriore alla modifica.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Riconosce art. 131-bis come strumento di proporzione ed extrema ratio volto a escludere la reazione punitiva per fatti marginali
La Corte richiama questa pronuncia per sostenere la natura sostanziale e deflattiva dell'istituto della tenuità del fatto.
Corte costituzionale, sent. n. 30 del 2021 e n. 156 del 2020
richiamate nella motivazione per il principio che la delimitazione dell'ambito di una norma penale spetta al legislatore
Confermano che la scelta del legislatore di escludere determinate fattispecie dall'ambito di una causa di non punibilità è una scelta politica e sostanziale, la cui retroattività va valutata con i principi costituzionali.
Massime di principio
- Quando una legge penale peggiora il trattamento sanzionatorio o esclude una causa di non punibilità, tale modifica non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore (principio della lex mitior e divieto di retroattività in pejus).
- Le cause di non punibilità (es. tenuità del fatto, art. 131-bis) sono norme di diritto penale sostanziale: modifiche che ne restringono l'ambito incidono sul regime sostanziale e si valutano con i principi costituzionali ed europei.
- Se il fatto è anteriore alla modifica normativa che rende la disciplina più sfavorevole, il giudice deve applicare la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto e verificare concretamente la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità nella formulazione antecedente.
- L'esclusione legislativa di determinate fattispecie dall'ambito di una causa di non punibilità vale solo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della disposizione ostativa.
- In presenza di errore di diritto del giudice di merito (applicazione di norma più sfavorevole retroattiva), la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per nuovo esame secondo la disciplina corretta.
- Nelle impugnazioni è utile contestare non solo l'entità della pena ma anche la qualificazione dell'applicabilità di istituti sostanziali (cause di non punibilità), poiché possono mutare nel tempo e incidere sul risultato del giudizio.
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