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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17324/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente dell'INPS, avvocato, che aveva svolto per anni funzioni di responsabile/coordinatore di settori dell'avvocatura generale dell'Istituto e, in un periodo specifico, aveva percepito l'indennità di coordinamento centrale per l'incarico relativo al settore "Pensioni di Invalidità e Inabilità". Egli ha chiesto che tale indennità fosse inclusa nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo a carico del Fondo di previdenza e quiescenza dei dipendenti INPS. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda, respingendo l'eccezione di prescrizione dell'INPS e ritenendo l'indennità connotata da fissità e continuità, quindi utile ai fini pensionistici ai sensi del regolamento del Fondo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione delle norme collettive e regolamentari, sostenendo che l'indennità fosse stata attribuita solo provvisoriamente, in assenza della procedura pattizia di conferimento dell'incarico, e fosse una mera indennità compensativa non pensionabile; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2948 c.c., assumendo che il trattamento a carico del Fondo avesse natura di retribuzione differita soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata: i giudici di merito avevano accertato in fatto che l'indennità era stata effettivamente corrisposta con caratteri di fissità e continuità, in collegamento con un incarico/funzione prevista nell'organigramma dell'ente; la provvisorietà dell'incarico ne incide sulla revocabilità, ma non esclude la continuità dell'emolumento nel periodo in cui è stato corrisposto. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per la pensione integrativa dei dipendenti INPS, è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, senza necessità di una specifica deliberazione di inclusione. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che il trattamento pensionistico integrativo in questione, dopo gli interventi legislativi che hanno omogeneizzato la disciplina a quella dell'assicurazione generale obbligatoria, è soggetto alla prescrizione decennale e non al termine quinquennale invocato dall'INPS. L'INPS è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'INPS nei due motivi di ricorso

  • artt. 72, 83 e 85 del c.c.n.l. del personale con qualifica dirigenziale degli enti pubblici non economici, quadriennio 1994/1998

    invocati dall'INPS per sostenere che l'indennità di coordinamento fosse stata attribuita in via provvisoria e non pensionabile

  • art. 108 c.c.n.l. dirigente Area VI, quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003

    Conferma di discipline precedenti

    richiamato dall'INPS come norma pattizia rilevante per il regime dell'indennità di coordinamento

  • artt. 5 e 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego con l'INPS

    la Corte li interpreta nel senso che nella base di calcolo rientrano gli assegni personali e le competenze di carattere fisso e continuativo

  • art. 19 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 346

    richiamato per evidenziare che la funzione/posizione di coordinamento legale centrale era prevista nell'organigramma dell'Istituto

  • art. 64 L. 17 maggio 1999, n. 144

    è richiamato per affermare che i fondi integrativi dei dipendenti degli enti pubblici non economici sono stati soppressi, ma le regole regolamentari restano rilevanti per i soggetti già iscritti e per le anzianità maturate

  • art. 14 L. n. 70 del 1975

    richiamato per affermare la tendenza a disciplinare il trattamento pensionistico secondo la legge sull'assicurazione obbligatoria

  • art. 59, comma 3, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    A decorrere dal 1 Gennaio 1998 ... il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e della decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza

    utilizzato per escludere la persistente natura negoziale del trattamento pensionistico integrativo dopo il 1° gennaio 1998

  • art. 59, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    citato come esempio dell'omogeneizzazione del regime delle pensioni integrative a quello dell'AGO

  • art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato come norma generale in materia di prescrizione previdenziale, da cui si ricava la prescrizione quinquennale solo per i ratei di pensione liquidati

  • art. 2948 c.c.

    la Corte esclude che trovi applicazione la prescrizione quinquennale invocata dall'INPS per il trattamento pensionistico integrativo in questione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7154

    è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione

    principio decisivo sulla computabilità nella pensione integrativa delle voci fisse e continuative senza delibera ad hoc

  • Cass. n. 9285 del 22 aprile 2011

    richiamata in continuità con Sez. Un. 7154/2010 sull'utilità pensionistica di voci indennitarie fisse e continuative

  • Cass. n. 3740 del 15 febbraio 2011

    richiamata per la ricostruzione storica del regolamento INPS e della nozione di retribuzione ai fini pensionistici

  • Cass. n. 4716 del 4 gennaio 2016

    richiamata a sostegno dell'irrilevanza della provvisorietà dell'incarico rispetto alla continuità dell'indennità

Massime di principio

  • Ai fini della base di calcolo di una pensione integrativa prevista da un regolamento interno di ente pubblico, una voce retributiva è computabile quando risulti in concreto connotata da fissità e continuità; non è necessaria una specifica delibera che la dichiari espressamente pensionabile se la disciplina regolamentare già include gli assegni personali e le competenze fisse e continuative.
  • La provvisorietà dell'incarico o della funzione cui l'indennità è collegata incide sulla revocabilità dell'emolumento, ma non esclude di per sé la sua continuità di fatto nel periodo in cui è corrisposto, né impedisce che esso sia considerato fisso e continuativo ai fini previdenziali.
  • Per stabilire se una voce stipendiale sia fissa e continuativa occorre valorizzare sia le modalità concrete di erogazione sia il tenore della fonte che la prevede; la ripetizione nel tempo dell'emolumento è elemento rilevante, salvo che la disciplina lo colleghi espressamente a eventi temporanei o a risultati incerti.
  • In materia di prescrizione del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti INPS, non si applica il termine quinquennale invocato per i ratei già liquidati; in assenza di una previsione specifica diversa, opera il termine decennale.
  • Gli interventi legislativi che hanno progressivamente omogeneizzato la disciplina delle pensioni integrative a quella dell'assicurazione generale obbligatoria escludono la permanenza di una piena natura negoziale del trattamento pensionistico integrativo per i soggetti rientranti nel regime transitorio.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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