Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25748/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 24392/2022, sostenendo che nel dispositivo fosse erroneamente indicata la Corte d'Appello di Catanzaro quale giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania. Secondo l'istante, il riferimento a Catanzaro sarebbe incongruo, sia perché la formula "in diversa composizione" avrebbe lasciato intendere un errore, sia perché la Corte d'Appello di Catanzaro è fuori dalla Regione Siciliana. La Corte ha esaminato la nozione di errore materiale e la disciplina del rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c., osservando che il rinvio a un diverso giudice di pari grado e la diversa composizione dell'organo sono statuizioni distinte. Ha ritenuto che nel caso concreto non vi fossero elementi testuali sufficienti per qualificare come errore materiale l'indicazione della Corte d'Appello di Catanzaro. Tuttavia, per ragioni di chiarezza espositiva e di conformità ai principi del giusto processo, ha disposto la soppressione della locuzione "in diversa composizione" dal dispositivo dell'ordinanza precedente.

La decisione

L'istanza di correzione è stata rigettata quanto alla pretesa erroneità dell'indicazione della Corte d'Appello di Catanzaro quale giudice del rinvio, perché la Corte ha escluso la sussistenza di un errore materiale. Contestualmente, la Corte ha ordinato la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente mediante eliminazione della sola espressione "in diversa composizione", ritenuta logicamente superflua e idonea a rendere il testo meno chiaro. Non sono state poste spese, trattandosi di procedura di correzione di errore materiale, e non è stato applicato il contributo unificato in termini di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    "quando accoglie il ricorso …, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata"

    La Corte lo richiama per ribadire che il rinvio deve avvenire a un giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, distinguendo tra individuazione dell'ufficio giudiziario e alterità della composizione personale del giudice.

  • art. 158 c.p.c.

    Il mancato rispetto dell'alterità del giudice, quando rilevante, può dar luogo a nullità attinente alla costituzione del giudice.

  • art. 52 c.p.c.

    Non è necessaria ricusazione quando l'alterità del giudice sia già stata disposta nella sentenza cassatoria.

  • art. 111 Cost.

    I principi del giusto processo includono anche quello della chiarezza espositiva dei provvedimenti giurisdizionali, richiamato per giustificare la soppressione della locuzione superflua.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato previsto per i gradi o giudizi di impugnazione, perché la procedura di correzione di errore materiale non è un'impugnazione in senso tecnico.

Massime di principio

  • L'errore materiale del provvedimento ricorre solo quando vi sia un evidente difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, rilevabile immediatamente dal testo dell'atto.
  • Nel dispositivo di cassazione con rinvio, la designazione del giudice del rinvio e l'indicazione della diversa composizione del collegio sono statuizioni distinte: la prima individua l'ufficio giudiziario, la seconda assicura l'alterità dei magistrati rispetto a quelli che hanno pronunciato la decisione cassata.
  • La mera possibilità che il giudice designato sia territorialmente diverso dall'ufficio che ha emesso la decisione cassata non basta a dimostrare un errore materiale nell'indicazione del giudice del rinvio.
  • Quando il rinvio è disposto ad altro ufficio di pari grado, l'indicazione della diversa composizione può risultare superflua e, per esigenze di chiarezza, può essere eliminata senza incidere sulla sostanza della statuizione.
  • La procedura di correzione dell'errore materiale ha natura amministrativa e non integra un'impugnazione in senso tecnico; perciò non comporta, di regola, pronuncia sulle spese né applicazione del contributo unificato per le impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.