Sentenza n. 893/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 744/2024 del 18 giugno 2024, emessa nel giudizio R.G. n. 2014/2023 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 744/2024, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 744 del 18 giugno 2024, emessa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e passata in giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio. Dopo il decreto presidenziale n. 51/2026, con cui l'Amministrazione era stata invitata a valutare l'esecuzione spontanea della sentenza, il Ministero ha depositato documentazione comprovante l'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta dall'Amministrazione dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita richiesto, con oggettivo venir meno della lite; la sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando l'eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità. Le spese sono state compensate in ragione della condotta collaborativa dell'Amministrazione successiva al decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente abbia conseguito integralmente in via amministrativa il bene della vita perseguito, determinando l'oggettivo venir meno della controversia.
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale base del giudizio di ottemperanza; il giudizio è divenuto non necessario per l'integrale esecuzione spontanea del giudicato da parte dell'Amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere
La sopravvenuta carenza di interesse è ontologicamente distinta dalla cessazione della materia del contendere e ricorre quando viene meno l'utilità concreta di una pronuncia favorevole, senza che sia necessariamente intervenuta la soddisfazione del bene della vita richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue integralmente, anche dopo la proposizione del ricorso, quanto stabilito dal giudicato e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone la concreta e integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente; essa si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando la decisione giudiziale non arrecherebbe più alcuna utilità, anche senza l'avvenuta attribuzione del bene della vita.
- La condotta collaborativa dell'amministrazione, che provveda spontaneamente all'esecuzione del giudicato dopo l'avvio del giudizio e prima della decisione, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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