Sentenza del 06/05/2015 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Possibilità di utilizzazione in sede di gravame di documenti prodotti tardivamente in primo grado- Limiti e condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità, nel processo tributario d'appello, di utilizzare documenti che una parte aveva prodotto tardivamente nel giudizio di primo grado. Il principio esaminato concerne l'acquisizione e l'utilizzabilità di tali documenti nel fascicolo processuale, quando siano nuovamente prodotti in appello nel rispetto del termine previsto dalla legge.
La decisione
Il giudice tributario d'appello può fondare la decisione su documenti tardivamente prodotti in primo grado se tali documenti sono stati tempestivamente depositati in sede di gravame entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Il termine si applica anche al secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 61 dello stesso decreto alle norme del giudizio di primo grado. Il testo non indica l'esito concreto della controversia né quale parte abbia prevalso.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
venti giorni liberi prima dell'udienza
Prevede il termine perentorio entro il quale le parti devono depositare documenti e memorie. Il rispetto del termine consente l'acquisizione rituale dei documenti nel fascicolo processuale e la loro valutazione da parte del giudice.
Art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiama per il giudizio d'appello le norme relative al giudizio di primo grado, rendendo applicabile anche in secondo grado il termine di cui all'art. 32, comma 1, per il deposito dei documenti.
Massime di principio
- Un documento prodotto tardivamente in primo grado non è automaticamente utilizzabile in appello: per poter essere valutato deve essere nuovamente acquisito ritualmente nel giudizio di gravame.
- La nuova produzione in appello deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, calcolato secondo le regole processuali applicabili.
- Il giudice d'appello può utilizzare il documento solo se esso risulta effettivamente inserito nel fascicolo processuale mediante una produzione tempestiva e regolare.
- Il richiamo dell'art. 61 alle norme del primo grado comporta che i termini documentali previsti dall'art. 32 si applichino anche nel giudizio di secondo grado.
- La tempestiva riproduzione del documento in appello può sanare, ai fini della sua valutazione nel gravame, la precedente tardività della produzione in primo grado, senza però eliminare gli eventuali effetti processuali già verificatisi nel primo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9036 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9041 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9070 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9071 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9074 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 mag 2015Sentenza del 06/05/2015 n. 9076 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →