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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12313/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una lavoratrice per il pagamento di differenze retributive nei confronti di una società di persone. La società propose opposizione sostenendo, tra l'altro, di avere già pagato il credito; il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello, dopo il decesso del socio e la cancellazione della società dal registro delle imprese, il giudizio fu riassunto nei confronti della ex socia e di altri soggetti indicati come eredi. La Corte d'appello confermò il primo grado, ritenendo sufficiente la prova del pagamento. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice denunciò: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che le firme sulle buste paga valessero solo come ricevuta e non come quietanza di pagamento, e lamentando altresì errata valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per la mancata compensazione delle spese di lite, in ragione della sua posizione di parte debole e delle difficoltà probatorie. Il controricorrente che si assumeva estraneo al giudizio incidentale dedusse a sua volta, in via condizionata, che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di estromissione per mancanza della qualità di erede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di merito era assistita da c.d. doppia conforme e la ricorrente non aveva indicato specifiche divergenze tra le ragioni poste a base della sentenza di primo grado e quelle della sentenza d'appello; inoltre, la censura mirava in sostanza a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e il vizio motivazionale era dedotto in modo generico e oltre i limiti attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia valutato la compensazione. Di conseguenza, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso entro limiti rigorosi e non consente una rivalutazione del merito; la violazione di legge deve essere specificamente dedotta con autonoma censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro asseritamente violato per la valutazione delle prove; la Corte non accoglie la censura perché in realtà mira a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il peso attribuito alle prove; la Corte non ammette la censura perché non può trasformarsi in richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non richiede una specifica motivazione e non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e ne dimostri la diversità.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente che la sentenza di appello si fonda su ragioni di fatto diverse da quelle della decisione di primo grado.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura delle prove testimoniali o documentali, poiché la rivalutazione del merito è preclusa al giudice di legittimità.
  • La censura di motivazione è ammissibile in cassazione solo entro confini rigorosi e non può consistere in una generica critica dell'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è di per sé sindacabile in cassazione né richiede una motivazione espressa sull'eventuale scelta opposta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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