Sentenza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio su istanza di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto. La sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sull’inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa dedotta in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento e l’attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e determinare la cessazione della materia del contendere, anche se il provvedimento finale non è ancora stato adottato.
- Quando l’amministrazione attiva il procedimento dopo la proposizione del ricorso e il ritardo non è particolarmente esteso, il giudice può compensare le spese in ragione del comportamento collaborativo dell’amministrazione, disponendo comunque la restituzione al ricorrente del contributo unificato.
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