Regolamento (UE) 2022/2175
Regolamento delegato (UE) 2022/2175 della Commissione del 5 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei costi unitari e la fissazione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi di alcune operazioni che facilitano l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, nell’istruzione e nella società nell’ambito dell’iniziativa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve - Aspirare, Imparare, Conoscere, Conseguire)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/1060 fissando, per l’iniziativa ALMA, i parametri di rimborso del contributo dell’Unione basati su costi unitari e su finanziamenti non collegati ai costi. La finalità è semplificare la gestione del FSE+ e ridurre gli oneri amministrativi, garantendo al contempo sana gestione finanziaria, adeguatezza degli importi e assenza di doppio finanziamento. Sono previsti importi differenziati per Stato membro, integrazioni per il soggiorno in Stati con costo della vita più elevato, per eventuali indennità ai partecipanti e per il raggiungimento dell’obiettivo occupazionale o formativo.
Definizione di costi unitari e importi forfettari per il rimborso FSE+ delle operazioni ALMA volte a favorire l’inserimento dei giovani svantaggiati nel lavoro, nell’istruzione e nella società.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) che attuano l’iniziativa ALMA, a favore di giovani svantaggiati di età compresa tra 18 e 29 anni; in casi debitamente giustificati, l’autorità di gestione può ampliare il gruppo destinatario ai giovani di 15-17 anni. Il regolamento disciplina il rimborso del contributo dell’Unione ai programmi sulla base di costi unitari e di finanziamenti non collegati ai costi, con riferimento alle operazioni articolate in fase preparatoria, fase di mobilità in un altro Stato membro e tappe successive al ritorno. Non si applica ai programmi che abbiano già previsto, per questa tipologia di operazioni, proprie opzioni semplificate in materia di costi o finanziamenti non collegati ai costi ai sensi degli articoli 94, paragrafo 2, o 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
Regolamento delegato (UE) 2022/2175: costi unitari e finanziamenti non collegati ai costi per ALMA
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/1060 per stabilire, nell’ambito del FSE+, regole uniformi di rimborso per le operazioni collegate all’iniziativa ALMA. La Commissione richiama l’esigenza di semplificare l’uso del Fondo sociale europeo Plus, ridurre gli oneri amministrativi e assicurare una sana gestione finanziaria, evitando il doppio finanziamento e tenendo conto delle differenze di costo tra Stati membri.
Finalità e contesto
ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) è descritta come iniziativa volta a promuovere l’inserimento dei giovani svantaggiati nel mercato del lavoro, nell’istruzione e nella società, in coerenza con la garanzia per i giovani rafforzata, l’Anno europeo dei giovani 2022 e la raccomandazione (UE) 2021/402 sulla risposta attiva e efficace all’occupazione dopo la crisi COVID-19. Il regolamento mira a rendere finanziabili, con modalità semplificate, le operazioni che accompagnano i giovani in un percorso strutturato di preparazione, mobilità all’estero e follow-up al rientro.
Ambito di applicazione e destinatari
Le disposizioni riguardano le operazioni FSE+ che attuano ALMA e che sono destinate a giovani svantaggiati tra 18 e 29 anni. In casi debitamente giustificati, l’autorità di gestione può estendere il gruppo dei destinatari ai giovani tra 15 e 17 anni. Il regolamento disciplina il rimborso del contributo dell’Unione ai programmi sulla base di costi unitari e di finanziamenti non collegati ai costi; non si applica, invece, ai programmi che abbiano già introdotto opzioni semplificate proprie per la stessa tipologia di operazioni ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, o dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
Struttura delle operazioni ALMA
L’allegato descrive le operazioni ALMA come composte da tre fasi:
- preparazione: formazione intensiva su misura e orientamento nello Stato membro d’origine, per preparare il partecipante al soggiorno all’estero;
- mobilità: permanenza da 2 a 6 mesi in un altro Stato membro, in un’impresa o in un’istituzione, con durata almeno pari al 30% della durata complessiva dell’operazione;
- tappe successive: assistenza continua al rientro, per agevolare l’uso delle competenze acquisite e favorire l’inserimento nel lavoro o in ulteriori percorsi di istruzione.
Rimborso sulla base dei costi unitari
L’appendice 1 stabilisce un rimborso giornaliero per partecipante, parametrato ai giorni di partecipazione a qualsiasi fase dell’operazione. L’indicatore che attiva il pagamento riguarda i giovani svantaggiati tra 15 e 29 anni partecipanti a un’operazione ALMA. Gli importi sono fissati per Stato membro in cui il beneficiario attua l’operazione e si applicano in modo uniforme alle tre fasi, anche in caso di abbandono anticipato.
Gli importi di base indicati nella tabella dell’appendice 1 variano tra gli Stati membri; ad esempio, risultano pari a 31,92 EUR al giorno per la Bulgaria, 41,09 EUR per la Croazia, 66,31 EUR per l’Italia, 80,53 EUR per l’Austria, 121,23 EUR per il Lussemburgo e 109,20 EUR per la Spagna.
Finanziamenti non collegati ai costi: integrazioni previste
L’appendice 2 prevede tre tipi di integrazione giornaliera.
Per la mobilità all’estero, è riconosciuta un’integrazione quando il soggiorno si svolge in uno Stato membro con costo della vita più elevato rispetto a quello in cui si svolgono le altre fasi. La classificazione degli Stati membri in tre gruppi consente di determinare gli importi aggiuntivi applicabili ai passaggi tra gruppi diversi. Le tabelle distinguono, in particolare, i casi relativi agli Stati membri dei gruppi 3 e 2 verso quelli dei gruppi 2 e 1, nonché i casi per operazioni svolte in Stati membri del gruppo 2 con mobilità verso il gruppo 1.
È inoltre prevista un’integrazione facoltativa per i partecipanti che ricevono dal beneficiario una indennità giornaliera dello stesso importo. Questa integrazione può essere applicata a una, due o tutte e tre le fasi dell’operazione; per la fase di mobilità vale l’importo dello Stato membro ospitante. L’autorità di gestione deve valutare se tale indennità sia necessaria per garantire un tenore di vita dignitoso, in particolare nei casi in cui il partecipante non abbia diritto a prestazioni di sicurezza sociale nello Stato membro d’origine.
Infine, è stabilita un’integrazione per il raggiungimento dell’obiettivo: se, entro sei mesi dalla conclusione dell’operazione, il partecipante trova un’occupazione, si iscrive a un programma di perfezionamento, istruzione continua o inserimento nel mercato del lavoro, o vi ritorna, si applica un importo integrativo giornaliero per il numero di giorni di partecipazione all’operazione. Gli importi sono differenziati in base allo Stato membro in cui si svolge la fase preparatoria.
Metodo di adeguamento degli importi
Gli importi non sono statici: il regolamento stabilisce che essi siano fissati per le parti di operazione svolte nel 2022 e poi aggiornati annualmente, in base ai livelli dei prezzi e all’inflazione. L’adeguamento avviene utilizzando gli indici Eurostat specifici per Stato membro ricavati dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA); il nuovo importo si applica alle parti di operazione attuate nel nuovo anno civile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
L’articolo 1 rinvia all’allegato per le condizioni di rimborso del contributo dell’Unione alle operazioni FSE+ basate su costi unitari e finanziamenti non collegati ai costi, inclusi tipologie di operazioni coperte, risultati/condizioni, importi e metodo di adeguamento. La base giuridica è il regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli articoli 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4.
Operazioni ALMA ammissibili
Sono coperte le operazioni FSE+ che promuovono l’attuazione di ALMA, finalizzate a consentire ai giovani svantaggiati tra 18 e 29 anni di trovare un lavoro, un apprendistato o riprendere l’istruzione e reinserirsi nella società. L’autorità di gestione può, se debitamente giustificato, estendere il target ai giovani tra 15 e 17 anni.
Struttura delle operazioni
Le operazioni ALMA si articolano in tre fasi: preparazione nel Paese d’origine con formazione intensiva e orientamento; mobilità all’estero per 2-6 mesi in un’impresa o istituzione di un altro Stato membro, che deve rappresentare almeno il 30% della durata totale; tappe successive al ritorno con assistenza continua per valorizzare le competenze acquisite e favorire occupazione o ulteriore istruzione.
Costi unitari di base
L’appendice 1 definisce l’indicatore che attiva il pagamento, l’unità di misura e gli importi dei costi unitari giornalieri per partecipante, applicati in modo uniforme alle tre fasi dell’operazione. I costi sono calcolati per giorno di calendario e si applicano anche ai partecipanti che abbandonano anticipatamente l’operazione. Gli importi sono differenziati per Stato membro in cui il beneficiario attua l’operazione.
Finanziamenti non collegati ai costi: integrazione per costo della vita più elevato
L’appendice 2 prevede un importo integrativo giornaliero per la fase di mobilità quando il soggiorno di lavoro si svolge in uno Stato membro con costo della vita più elevato rispetto a quello delle altre fasi. L’integrazione riguarda i passaggi dai gruppi 2 e 3 ai gruppi 1 e 2, secondo la classificazione degli Stati membri in tre gruppi e le tabelle degli importi applicabili per Stato membro di attuazione e Stato membro ospitante.
Finanziamenti non collegati ai costi: integrazione facoltativa per indennità ai partecipanti
È prevista un’integrazione giornaliera per i partecipanti che ricevono dal beneficiario un’indennità dello stesso importo. Tale integrazione può coprire una, due o tutte e tre le fasi dell’operazione; per la fase di mobilità si applica l’importo dello Stato membro ospitante. L’eventuale concessione dipende dalla valutazione dell’autorità di gestione circa la necessità di garantire un tenore di vita dignitoso.
Finanziamenti non collegati ai costi: integrazione per il raggiungimento dell’obiettivo
Per i partecipanti che, entro sei mesi dalla conclusione dell’operazione ALMA, trovano un’occupazione, si iscrivono a un programma di perfezionamento/istruzione continua/inserimento nel mercato del lavoro, o vi ritornano, è previsto un importo integrativo giornaliero legato al numero di giorni di partecipazione all’operazione.
Adeguamento annuale degli importi
Gli importi sono fissati per le parti di operazione svolte nel 2022 e sono aggiornati annualmente in base ai livelli dei prezzi e all’inflazione, utilizzando gli indici Eurostat specifici per Stato membro tratti dall’IPCA. Il nuovo importo si applica alle parti di operazione attuate nel nuovo anno civile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1369
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1370
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1371
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1372
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1373
- Regolamento · 5 ago 2022Regolamento (UE) 2022/1374
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →