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Sentenza

Sentenza n. 273/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione n. prot. 39280/2026 del 23.03.2026 del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi – Area Prima della Regione Molise avente ad oggetto “L.R. n. 11/2015. Contributi per l’editoria locale. Riparto per l’annualità 2025 (spese 2024). Ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Molise delle società Italmedia & C. srls e Media e Servizi Communication srls”; della comunicazione n. prot. 28708/2026 del 2.3.2026 del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi – Area Prima della Regione Molise avente ad oggetto “L.R. n. 11/2015. Contributi per l’editoria locale. Sospensione cautelativa delle procedure di liquidazione a seguito di ricorso giurisdizionale al TAR Molise con richiesta al CO.RE.COM MOLISE”; della comunicazione n. prot. 42681/2026; di ogni ulteriore atto preordinato consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la nota prot. n. 1241/2026 del 4.03.2026 del Servizio supporto al Co.Re.Com ed altri Organi di Garanzia e della D.D. Area Prima Regione Molise n. 2453 del 29.4.2026, tutti nella parte in cui prevedono la sospensione cautelativa, anche parziale, delle procedure di liquidazione dei contributi per l’editoria locale concessi e la correlata liquidazione parziale degli stessi, subordinando tale erogazione alla presentazione di una polizza fideiussoria a copertura dell’intero importo originariamente assegnato;

Giustizia amministrativa202600139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di sospensione cautelativa e liquidazione parziale dei contributi per l'editoria locale, con subordinazione dell'erogazione alla presentazione di una polizza fideiussoria

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le comunicazioni e gli ulteriori atti con cui la Regione Molise, in relazione ai contributi per l'editoria locale già concessi per l'annualità 2025, ha sospeso cautelativamente, anche parzialmente, le procedure di liquidazione e ha subordinato l'erogazione alla presentazione di una polizza fideiussoria a copertura dell'intero importo assegnato. La ricorrente ha sostenuto di vantare, dopo la concessione del contributo, un diritto soggettivo perfetto all'integrale percezione della somma e ha dedotto l'illegittimo esercizio di un potere amministrativo cautelare, contestando, tra l'altro, eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento, violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quater l. 241/1990, carenza dei presupposti di legge e manifesta sproporzione. Ha inoltre sostenuto che la sospensione fosse una misura di autotutela pubblicistica, adottata discrezionalmente per ragioni di gestione della spesa pubblica e in relazione a ricorsi proposti da altre società contro la graduatoria. La Regione ha eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento finale di liquidazione e ha contestato nel merito le pretese della ricorrente. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile carenza di giurisdizione e ha assegnato alle parti un termine per dedurre sul punto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come giudice competente l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio ha applicato i criteri elaborati dall'Adunanza plenaria n. 6/2014 in materia di concessione ed erogazione di contributi. La controversia riguarda la fase di erogazione di un contributo riconosciuto direttamente dalla legge regionale e disciplinato da regole che impongono all'amministrazione una verifica oggettiva dei requisiti, senza margini di discrezionalità sull'an, il quid e il quomodo dell'erogazione. La posizione della beneficiaria è quindi qualificata come diritto soggettivo e il rapporto, nella fase esecutiva, è di natura paritetica. Secondo il TAR, le note impugnate non costituiscono revoca, né revoca parziale, e non sono espressione di un potere autoritativo di autotutela: la domanda mira sostanzialmente a ottenere l'immediato pagamento dell'intero contributo, contestando il comportamento regionale di accantonamento cautelativo di una parte delle somme in attesa dell'esito dei giudizi promossi da altre società escluse. La liceità di tale condotta deve pertanto essere valutata dal giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione, preliminare e assorbente, ha impedito l'esame delle ulteriori eccezioni e dei motivi di merito. Ai sensi dell'art. 11 c.p.a., il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • l.r. Molise n. 11/2015

    Disciplina i contributi per l'editoria locale; secondo il TAR, il contributo è riconosciuto secondo presupposti soggettivi e oggettivi predeterminati e l'amministrazione deve verificarne oggettivamente la sussistenza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per sottoporre alle parti la possibile questione, rilevata d'ufficio, del difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 1, c.p.a.

    Impone, in caso di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l'indicazione del giudice munito di giurisdizione e consente la prosecuzione del processo davanti a quest'ultimo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente di conservare gli effetti processuali e sostanziali della domanda mediante riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato la violazione, qualificando la sospensione come autotutela cautelare; il TAR non ha esaminato tale censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere la natura di autotutela della misura; il TAR ha escluso in radice che gli atti fossero espressione di un potere autoritativo di autotutela.

  • art. 103 Cost.

    È stato richiamato dalla ricorrente a fondamento della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; il TAR ha ritenuto però che la controversia riguardasse un diritto soggettivo nella fase paritetica di erogazione.

  • art. 7, comma 4, c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla cognizione dei vizi di legittimità dell'azione amministrativa; il TAR ha ritenuto non applicabile tale prospettiva, non ravvisando esercizio di potere autoritativo.

  • Adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 6/2014

    «sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione»

    La giurisdizione ordinaria sussiste quando il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge e l'amministrazione svolge soltanto verifiche vincolate; la giurisdizione amministrativa resta limitata alle fasi anteriori al provvedimento discrezionale attributivo o ai casi di annullamento o revoca per vizi di legittimità o contrasto originario con l'interesse pubblico, non per inadempimento del beneficiario.

Massime di principio

  • Quando un contributo è riconosciuto direttamente dalla legge e l'amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza di presupposti predeterminati, senza discrezionalità sull'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e le controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • Le controversie relative alla fase di erogazione o ripetizione di contributi, anche quando l'amministrazione adotti atti denominati sospensione, revoca, decadenza o risoluzione, spettano al giudice ordinario se riguardano l'adempimento degli obblighi o il concreto pagamento del beneficio in un rapporto paritetico.
  • La qualificazione formale dell'atto come provvedimento cautelare o di autotutela non determina la giurisdizione amministrativa quando la pretesa sostanziale azionata consiste nell'ottenere il pagamento di una somma già riconosciuta e nel contestare il comportamento dell'amministrazione nella fase esecutiva del rapporto.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di contributi sussiste, invece, per le controversie relative alla fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o all'annullamento o revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con l'interesse pubblico, ma non per inadempimento del beneficiario.
  • Accertato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda deve essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione per conservare gli effetti processuali e sostanziali, secondo l'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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