Sentenza n. 7968/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, 1) della comunicazione trasmessa dalla Selexi S.r.l. a mezzo email in data 09.02.2026 inerente la convocazione al 12.0.2026 - ore 12.00 per lo svolgimento della prova scritta della selezione per prova scritta e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 (una) risorsa con funzioni dirigenziali da assegnare alla Direzione Gestione Progetti PNRR (Lavoro pubblico); 2) dell’avviso di convocazione alla prova scritta pubblicato sul portale InPa; 3) dell’elenco degli idonei alla prova scritta, per come reso pubblico il 13.02.2026, per come pubblicato sul portale InPA, nelle parti di interesse; 4) delle istruzioni per il candidato per come rese pubbliche il 04.02.2026 sul portale InPa, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 5) degli esiti delle prove scritte, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; 6) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) gli esiti del colloquio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b) i verbali di fissazione della prova scritta; c) il provvedimento di assegnazione di incarico e il relativo contratto di lavoro; d) l’atto di nomina della Commissione di valutazione nonché l’atto successivo di sostituzione, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; e) il bando di concorso, ove di interesse e se necessario; f) la graduatoria di merito pubblicata eventualmente nelle more del giudizio; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla selezione in questione con possibilità di svolgere le prove in sessione suppletiva; con la conseguente condanna per l’Amministrazione ad assumere ogni provvedimento utile alla tutela degli interessi di parte ricorrente, tra cui consentire al medesimo di svolgere le prove concorsuali in una sessione suppletiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: convocazione alla prova scritta comunicata con soli tre giorni di preavviso e successivi atti della procedura selettiva, con domanda di partecipazione a una sessione suppletiva
Esito
Favorevole al resistente (ente selezionatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura selettiva bandita da Formez PA per l'assunzione a tempo indeterminato di una risorsa con funzioni dirigenziali, ha impugnato la comunicazione di convocazione alla prova scritta, l'avviso pubblicato sul portale InPA, l'elenco degli idonei, le istruzioni per i candidati, gli esiti delle prove e gli ulteriori atti consequenziali. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 6, e 7 del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, sostenendo che la comunicazione delle prove avrebbe dovuto essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza, violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza e par condicio, difetto di motivazione e violazione dell'art. 51 Cost., chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a svolgere le prove in una sessione suppletiva. Formez PA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., accogliendo l'eccezione di difetto di giurisdizione. Formez PA è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.lgs. n. 6/2010, sottoposta a controllo pubblico e configurata dallo statuto come organismo in house, ma non equiparabile a una pubblica amministrazione ai fini dell'assunzione del proprio personale. La natura privatistica dell'ente comporta la natura privatistica dei rapporti di lavoro instaurati. Il fatto che Formez PA abbia scelto di applicare, per il reclutamento, modalità previste dalla normativa sulle assunzioni pubbliche non trasforma la selezione in una procedura esercitativa di pubblici poteri e non radica la giurisdizione amministrativa ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Poiché gli atti selettivi non sono riconducibili all'esercizio di poteri autoritativi, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata dopo l'avviso alle parti e la verifica della completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 4, comma 6, d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82
La norma è stata invocata dal ricorrente quale fonte dell'obbligo di comunicare le prove selettive almeno quindici giorni prima del loro svolgimento; il TAR non ha esaminato il merito della deduzione per difetto di giurisdizione.
art. 7 d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alle modalità e ai termini di comunicazione delle prove; il TAR non ha deciso la relativa questione sostanziale.
art. 51 Cost.
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla partecipazione alla selezione; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 1, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6
Formez PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato, sottoposta al controllo, alla vigilanza e ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei ministri; le amministrazioni pubbliche possono entrare a far parte dell'associazione
La partecipazione pubblica e i poteri di controllo non eliminano la natura privatistica dell'associazione.
art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni presuppone che la procedura sia riferibile a un soggetto pubblico e all'esercizio di pubblici poteri; tale presupposto non ricorre per il reclutamento del personale di Formez PA.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini e con le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- La natura di associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato non viene meno per effetto della partecipazione pubblica, del controllo ministeriale o della qualificazione statutaria come organismo in house.
- La scelta di un ente privato di applicare, per il reclutamento del proprio personale, le modalità previste dalla disciplina delle assunzioni delle pubbliche amministrazioni non attribuisce di per sé natura pubblicistica alla procedura né radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali di assunzione presuppone che gli atti selettivi siano riconducibili all'esercizio di pubblici poteri da parte di una pubblica amministrazione; in mancanza, la controversia sui rapporti di lavoro e sulla selezione appartiene al giudice ordinario.
- La partecipazione pubblica e l'assoggettamento a controlli o indirizzi pubblici non sono sufficienti a equiparare un'associazione privata a una pubblica amministrazione ai fini del reclutamento del personale.
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