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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30275/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che, in una lite su avviso di accertamento per IVA e IRAP 2011, aveva accolto il ricorso della società contribuente in liquidazione. L'accertamento contestava costi ritenuti indeducibili perché riferiti a intermediazione di manodopera mediante operazioni soggettivamente inesistenti con imprese subappaltatrici. La CTR aveva inoltre escluso, per l'IRAP, l'applicabilità del raddoppio dei termini, ma la censura in cassazione riguardava solo l'IVA. Con l'unico motivo l'Ufficio deduceva violazione degli artt. 19, comma 1, 21, 26 e 54, comma 2, del DPR 633/1972, in relazione all'art. 2697 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente resisteva con controricorso, insistendo sulla mancanza di prova della propria consapevolezza della frode e sulla regolarità dei contratti, dei pagamenti e dell'effettiva esecuzione dei lavori.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore o dell'operazione, ma anche che il contribuente sapesse o potesse sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode o evasione. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente applicato tali principi, rilevando che l'Ufficio non aveva fornito prova della consapevolezza della società e che quest'ultima aveva dimostrato la regolarità dei contratti di subappalto, il pagamento dei corrispettivi e la riferibilità delle opere ai singoli contratti, senza che emergessero indizi di conoscenza o sospetto della frode. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle entrate condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, DPR 633/1972

    richiamato come norma invocata dall'Ufficio in tema di detrazione IVA, ma la Corte decide il caso applicando il principio sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21 DPR 633/1972

    richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate.

  • art. 26 DPR 633/1972

    richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate.

  • art. 54, comma 2, DPR 633/1972

    richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2697 c.c.

    usato come parametro per censurare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che spetta all'Amministrazione provare fittizietà dell'operazione e consapevolezza del contribuente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria della società controricorrente.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà soggettiva dell'operazione sia che il contribuente sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione o frode.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare che un operatore medio e diligente avrebbe colto l'anomalia dell'operazione.
  • Se l'Ufficio assolve il proprio onere istruttorio, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile per evitare il coinvolgimento nella frode.
  • La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è di per sé decisiva; ciò che conta è la prova, positiva o negativa, della conoscenza o conoscibilità della frode secondo i criteri dell'ordinaria diligenza.
  • È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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