Sentenza n. 740/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’annullamento nei limiti dell’interesse, del parere prot. n. 2609 dell’8.2.2022 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce - Lecce; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale tra cui, in particolare, ove occorra, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria n. 24 del 25.2.2022 ed il permesso di costruire in sanatoria n. 16 del 7.3.2022 del Comune di Otranto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere della Soprintendenza che aveva escluso due campi da tennis dal parere favorevole di compatibilità paesaggistica, nonché gli atti comunali di sanatoria adottati sulla base di tale parere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli atti nella parte in cui escludevano dal recupero a legittimità due campi da tennis in materiale sintetico con rete metallica plastificata, realizzati nell'ambito di un complesso turistico sottoposto a vincoli paesaggistici. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono, con conseguente lesione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre denunciato carenza di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, illogicità e irragionevolezza, contestando che la Soprintendenza avesse desunto la preesistenza di un'area boscata da una planimetria generale del 1981, senza verifiche puntuali in loco, e avesse omesso di valutare sia la radicale trasformazione antropica del sito sia l'effettiva intervisibilità dei campi da tennis rispetto al mare e all'entroterra. I motivi relativi ai vizi sostanziali del parere sono stati dedotti anche in via derivata rispetto agli atti comunali di sanatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e dirimente il primo motivo. Il parziale diniego di sanatoria non era stato preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990; né il provvedimento impugnato dava conto dell'adempimento di tale obbligo, né le amministrazioni hanno fornito elementi contrari nel giudizio. L'omissione ha privato la società della possibilità di interloquire con l'amministrazione e di presentare elementi tecnici o giuridici potenzialmente idonei a incidere sull'esito del procedimento, caratterizzato da valutazioni discrezionali di compatibilità paesaggistica. Il giudice ha quindi annullato in parte qua i provvedimenti impugnati, assorbendo gli ulteriori motivi, e ha precisato che l'amministrazione conserva il potere di riavviare il procedimento mediante l'adozione del preavviso di rigetto. Il TAR ha inoltre affermato che, dopo la novella del 2020, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi comporta l'annullamento del provvedimento discrezionale senza possibilità per l'amministrazione di invocare la sanatoria dei vizi formali prevista dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le amministrazioni intimate sono state condannate in solido alle spese, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto è necessario anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio e deve consentire un effettivo contraddittorio predecisorio. L'amministrazione deve indicare nel preavviso le ragioni ostative e, nel provvedimento finale eventualmente negativo, confrontarsi con le osservazioni dell'interessato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
A seguito della novella introdotta nel 2020, la sanatoria dei vizi formali non è applicabile all'omessa comunicazione dei motivi ostativi quando il provvedimento è discrezionale; l'amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La novella ha escluso, secondo la decisione, l'applicazione della sanatoria ex art. 21-octies all'omissione del preavviso di rigetto nei provvedimenti discrezionali.
l. 28 febbraio 1985, n. 47
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa dell'istanza di condono edilizio e paesaggistico cui si riferiva il procedimento, senza che la sentenza esamini nel merito i relativi presupposti sostanziali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva della parte ricorrente prima dell'udienza di merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio e paesaggistico, salvo che ricorra una specifica esclusione normativa non risultante nel caso deciso.
- L'omissione del preavviso di rigetto è illegittima quando impedisce al destinatario di partecipare al procedimento e di fornire elementi tecnici o giuridici potenzialmente rilevanti, soprattutto se la decisione negativa implica valutazioni discrezionali o tecniche.
- L'art. 10-bis impone non solo la preventiva e completa indicazione delle ragioni ostative, ma anche che il provvedimento finale negativo esamini e confuti le osservazioni presentate dall'interessato; diversamente, il contraddittorio si ridurrebbe a un adempimento meramente formale.
- Per i provvedimenti discrezionali, l'omissione del preavviso di rigetto non è sanabile mediante la dimostrazione in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, secondo la disciplina introdotta dalla novella del 2020.
- L'annullamento per omessa partecipazione procedimentale non esaurisce il potere amministrativo: l'autorità competente può riavviare il procedimento, adottare il preavviso di rigetto e rinnovare la valutazione nel rispetto del contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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