Cassazione Penale, Sentenza n. 19619/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli (21.01.2021) che, in sede di rinvio, aveva accolto la richiesta dei Vacca volta alla revoca parziale dell'ordine di demolizione e aveva dichiarato l'inefficacia dell'ordine di sgombero emesso dalla Procura Generale con riferimento ai manufatti relativi ai capi a), d), e), f) del procedimento RGNR n. 37214/01, atteso che i reati relativi a quei fatti (accertati sino al 2001) erano stati dichiarati estinti per prescrizione. Il PG deduceva, tra l'altro, difetto di interesse degli istanti in ragione della presunta acquisizione al patrimonio comunale dei cespiti, nonché errore di diritto nel ritenere possibile la revoca di un ordine di demolizione per fatti anteriori al giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente dichiarato la parziale inefficacia dell'ordine di sgombero quanto ai manufatti riferiti ai reati estinti per prescrizione (capi a), d), e) ed f. del RGNR n. 37214/01). La Cassazione ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione travolge ex lege l'ordine di demolizione, essendo tale ordine una sanzione amministrativa ablativa accessoria alla sentenza di condanna; ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta del PG di vedere accertata in sede di legittimità l'acquisizione al patrimonio comunale, essendo ciò un accertamento di merito non consentito in Cassazione.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001 (art. 31)
L'ordine di demolizione è sanzione ablativa accessoria alla sentenza di condanna; l'estinzione del reato per prescrizione travolge tale ordine ex lege, senza necessità di una statuizione esplicita di revoca.
Codice di procedura penale (art. 656)
Attribuisce alla Procura l'ordine di sgombero coattivo; tuttavia l'efficacia dell'ordine di sgombero dipende dalla sussistenza del presupposto (l'ordine di demolizione) che può essere caduto per effetto della prescrizione.
Codice di procedura penale (art. 666)
Norma procedurale applicata dalla Corte territoriale in relazione all'ammissibilità di istanze incidentali di esecuzione.
Codice di procedura penale (art. 616)
Norma richiamata in tema di spese processuali; la Corte ha ritenuto di non disporre urgenze sulle spese stante la qualità di parte pubblica.
Giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, Sez. 3)
Sez. 3, n. 756/2010; Sez. 3, n. 22330/2017; Sez. 3, n. 10209/2006; Sez. 3, n. 3099/2000 (citati)
Orientamento consolidato secondo cui l'estinzione per prescrizione del reato edilizio travolge l'ordine di demolizione ex lege; la revoca non richiede espressa statuizione del giudice.
Massime di principio
- L'estinzione del reato di costruzione abusiva per prescrizione comporta automaticamente (ex lege) la caducazione dell'ordine di demolizione collegato alla condanna; non è necessaria una dichiarazione formale di revoca.
- Un provvedimento esecutivo di sgombero disposto sulla base di un ordine di demolizione perde efficacia se il presupposto giudiziale (la condanna per i fatti relativi) è venuto meno per prescrizione.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere accertamenti di fatto o di merito (es. acquisizione al patrimonio comunale); tali questioni devono essere trattate nei gradi di merito o con i mezzi processuali adeguati.
- La Corte d'appello, nell'esame di incidenti di esecuzione, può valutare la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici dell'esecuzione e dichiarare l'inefficacia di provvedimenti esecutivi se mancano i requisiti di legittimità.
- La presenza di una trascrizione o di atti amministrativi di acquisizione al patrimonio comunale è questione di fatto che deve essere provata e non può costituire elemento risolutivo in sede di legittimità senza adeguata istruttoria di merito.
- Se in un procedimento coesistono più capi e alcuni reati sono estinti mentre altri danno luogo a condanna, gli effetti ablatori (demolizione/sgombero) permangono solo per le opere riferibili ai reati per cui è intervenuta condanna.
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