Cassazione Civile, Ordinanza n. 03816/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di pagamento TARSU per l’anno 2012 emesso dalla concessionaria per conto del Comune. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto, con conferma dell’avviso da parte della CTR. In cassazione la contribuente ha dedotto, come primo motivo, la formazione di un giudicato esterno, derivante da una precedente pronuncia della Corte di cassazione tra le stesse parti e sugli stessi immobili, che aveva accertato la natura industriale dell’attività svolta e la conseguente produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, con esclusione della superficie dei locali industriali dal calcolo TARSU. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo opponibile nel giudizio relativo all’annualità 2012 il giudicato esterno formatosi sulla natura industriale dell’attività e sulla natura speciale dei rifiuti prodotti. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché ricalcoli il tributo dovuto considerando solo la superficie dei locali non destinata all’attività industriale; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione
Non osta alla produzione del documento attestante un giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata, né alla rilevazione officiosa del giudicato esterno quando la decisione anteriore non sia stata prodotta nei precedenti gradi.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d)
Richiamato per descrivere la struttura del processo tributario come impugnazione di un atto impositivo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1
Richiamato per indicare gli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 7 T.U.I.R.
Richiamato come espressione del principio generale di autonomia dei singoli periodi d’imposta, valevole per tutti i tributi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se si è formato dopo la sentenza impugnata, e la sua documentazione non incontra il limite dell’art. 372 c.p.c. quando la parte ne invochi l’efficacia preclusiva.
- Nel contenzioso tributario l’efficacia del giudicato esterno sulle imposte periodiche non è esclusa in assoluto dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta: essa opera con riferimento ai soli elementi costitutivi della fattispecie che abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente e che siano comuni a più annualità.
- Sono invece sottratti all’efficacia vincolante del giudicato esterno gli elementi variabili della capacità contributiva o della fattispecie impositiva, destinati a modificarsi da periodo a periodo.
- Quando un precedente giudicato abbia accertato la natura stabile dell’attività svolta e la natura non assimilabile dei rifiuti prodotti, tale accertamento può precludere una diversa valutazione per annualità successive, imponendo di escludere dal tributo le superfici cui tale presupposto non si applica.
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