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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11760/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bologna (9/5/2025) che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi di truffa a carico di Pastrello, ha rideterminato la pena per il reato residuo di ricettazione (capo 27) e ha confermato la responsabilità penale di Mayer per il medesimo reato. I ricorsi in cassazione deducono vizi di motivazione (art. 606 c.p.p.) relativi alla competenza territoriale e al concorso di persone (art. 110 c.p.), contestano l'identificazione dell'imputato Mayer, la mancanza dell'elemento soggettivo della ricettazione (art. 648 c.p.), la mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 2 oggi 4 c.p.), l'omessa valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche, l'uso delle intercettazioni senza verifica dei decreti autorizzativi (art. 271 c.p.p.) e, in via incidentale, la decorrenza della prescrizione. Si contesta inoltre l'inammissibilità di alcuni motivi e la carenza di specificità di altri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la memoria trasmessa fuori termine e ha ritenuto manifestamente infondati i motivi di ricorso principali. Sul punto della competenza territoriale ha rilevato che, pur essendo la Corte d'appello imprecisa in una parte della motivazione, l'ordinanza impugnata del Tribunale risultava priva di vizi di legittimità secondo i criteri di legge (artt. 12 e 16 c.p.p.). Quanto al concorso e all'identificazione, la Suprema Corte ha ritenuto che le motivazioni dei giudici di merito (anche per la "doppia conformità" delle sentenze) fossero adeguate e non siano ammissibili richieste di nuovo esame dei fatti in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto provato l'elemento soggettivo della ricettazione alla luce di indizi concreti (prezzo molto inferiore al valore, uso di carta d'identità falsa, trasferimento programmato all'estero, pedinamenti, riconoscimento di voce e utilizzo di utenza). Ha respinto le doglianze relative alla mancata applicazione dell'attenuante della particolare tenuità e delle generiche, e ha dichiarato inammissibili o prive di requisiti formali altri motivi (art. 581 c.p.p.; art. 606 c.p.p.). In conclusione i ricorsi sono stati rigettati; i ricorrenti condannati alle spese e al versamento di una somma a titolo di equa riparazione (3.000 euro) alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Regola la trattazione orale; la Corte ha proceduto con contraddittorio scritto in assenza di rituale richiesta di trattazione orale, richiamato come informativo della modalità del procedimento

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente di censurare vizi di motivazione nelle sentenze impugnate; la Corte ha valutato tali censure come manifestamente infondate quando implicavano una rivalutazione dei fatti

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito circa il contributo concorsuale di Pastrello e Mayer, sulla base di elementi indiziari e della congruenza motivazionale

  • art. 648 cod. pen.

    Definisce il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza delittuosa) sulla base di indizi concreti quali prezzo anomalo, uso di documenti falsi e trasferimento programmato del bene

  • art. 648, comma 2 (oggi comma 4), cod. pen.

    Prevede la particolare tenuità del fatto come attenuante specifica; la Corte d'appello ha motivato il diniego per il rilevante valore del bene e la capacità a delinquere dell'imputato, valutazione ritenuta congrua dalla Cassazione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che, a causa della recidiva specifica e reiterata, il termine di prescrizione non fosse maturato alla data della sentenza di appello né alla data odierna

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione e l'utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure generiche che non indicavano vizi specifici nei decreti autorizzativi o nelle modalità di esecuzione

  • artt. 21, 23, 28, 491, 568, 586 cod. proc. pen.

    «È inammissibile l'eccezione sull'incompetenza territoriale per aspecificità, dato che la difesa non solo non ha formalmente impugnato l'ordinanza di rigetto del primo grado, ma non ha neppure indicato i punti dell'ordinanza e i motivi di fatto e diritto oggetto della lagnanza»

    Riferite alla questione di competenza territoriale e alle modalità di impugnazione delle ordinanze e sentenze; la Corte ha esaminato la questione di diritto direttamente e ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse priva di vizi rilevabili in sede di legittimità

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiede l'indicazione degli elementi sui quali si fonda la censura in cassazione; alcuni motivi di Mayer sono stati dichiarati inammissibili per carenza di tali requisiti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente

  • artt. 12 e 16 cod. proc. pen.

    Principi di diritto relativi alla competenza e alla connessione dei reati; la Corte ha ritenuto che il Tribunale applicò correttamente tali principi nell'ordinanza impugnata

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile chiedere la rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che si limitano a sollecitare un diverso apprezzamento probatorio vengono dichiarati infondati o inammissibili
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo nella ricettazione può essere desunta da indizi concreti e convergenti (prezzo anomalo, uso di documenti falsi, trasferimento programmato del bene, pedinamenti), non è sempre necessario un elemento soggettivo dichiarato esplicitamente
  • Il riconoscimento dell'identità di un interlocutore tramite riconoscimento di voce e riscontri investigativi (pedinamenti, contatti telefonici e uso di utenze) può integrare prova sufficiente se supportato da altri elementi
  • Le censure sulle intercettazioni richiedono specificità: non è sufficiente affermare genericamente l'assenza di verifiche dei decreti autorizzativi; bisogna indicare i vizi concretamente rilevati
  • Le questioni di competenza territoriale possono essere esaminate anche se l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto non è formalmente perfetta, purché la questione sia di diritto e individuabile dagli atti; tuttavia l'ordinanza impugnata deve risultare viziata per ottenere accoglimento
  • Le memorie o motivi nuovi prodotti oltre i termini processuali sono inammissibili e non saranno valutati; occorre rispettare i termini di deposito previsti dal codice

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