Cassazione Penale, Sentenza n. 01945/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 09/05/2025 che aveva confermato la condanna per estorsione continuata (pena ridotta a 3 anni e 4 mesi e multa di € 800) e ridotto il risarcimento civile a favore di Loredana Luisi da € 25.000 a € 16.000. Il ricorrente ha riprodotto pedissequamente le quattro censure già sollevate in appello (contestazione della valutazione probatoria, qualificazione del fatto, esclusione di attenuanti, determinazione del danno e delle statuizioni civili), aggiungendo frasi sintetiche che invocano genericamente vizi motivazionali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p. e contestando, in termini assertivi, la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte di appello in relazione alla spontaneità di alcune elargizioni, alla non concessione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 c.p.) e alla valutazione complessiva delle prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse congruamente motivata: la Corte d'appello aveva confermato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'estorsione sulla base della dichiarazione della persona offesa (ritenuta credibile), dei versamenti accertati, del riconoscimento di debito sottoscritto dall'imputato e delle dichiarazioni testimoniali. Per tali ragioni la Corte d'appello ha correttamente escluso la riqualificazione, la desistenza volontaria, l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e la particolare tenuità del fatto (art. 62 n.4 c.p.), motivando anche la determinazione della pena e delle statuizioni civili. Il ricorso per cassazione è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riprodurre i motivi di appello senza fornire una critica specifica e argomentata dell'impugnata decisione di secondo grado, né indicava puntualmente in che parte la motivazione sarebbe stata mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; condanna al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
La Corte richiede che il ricorso indichi in modo specifico il vizio denunciato (mancanza, contraddittorità o manifesta illogicità della motivazione) e dimostri la sua decisività rispetto al percorso logico del giudice di merito; il mero richiamo nominalistico a queste lettere, senza critica puntuale, rende il motivo inammissibile.
art. 131-bis cod. pen.
Non applicabile per il reato di estorsione in quanto la pena detentiva prevista è superiore al minimo di due anni richiesto dalla norma; la Corte ha confermato la non applicabilità.
art. 62, n. 4), cod. pen.
La circostanza della particolare tenuità non è stata riconosciuta in presenza di un danno materiale ritenuto significativo (€ 12.000), per cui la Corte d'appello ha correttamente escluso l'attenuante di speciale tenuità.
art. 133 cod. pen.
Riferimento ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti generiche: la Corte ha valutato che le circostanze invocate non giustificavano una maggiore riduzione e ha motivato la scelta nel quadro dei parametri dell'art. 133.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo che l'impugnazione contenga l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del gravame; la Corte osserva che il ricorso per cassazione deve rispettare tali prescrizioni e non limitarsi a riprodurre l'appello.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità con profili di colpa nella determinazione della causa: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è sufficiente riprodurre i motivi già svolti in appello: il ricorso deve enucleare specificamente il vizio denunciato e argomentarne la rilevanza decisiva rispetto al percorso logico del giudice di merito.
- Quando si invoca il vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., occorre indicare chiaramente se si denuncia la mancanza, la contraddittorità o la manifesta illogicità della motivazione e spiegare in che punto concreto della motivazione il vizio si concretizza.
- La valutazione della credibilità della persona offesa e la rispondenza delle dichiarazioni a elementi oggettivi (versamenti, documenti, riconoscimenti di debito, dichiarazioni testimoniali) costituiscono fondamento legittimo per confermare una sentenza di condanna; le critiche devono muovere da elementi concreti che ne mettano in discussione la fondatezza.
- La norma dell'art. 131-bis c.p. non è applicabile se la pena edittale minima del reato superi i due anni; va verificata la compatibilità della fattispecie con i limiti normativi prima di avanzare la richiesta.
- La particolare tenuità del fatto (art. 62 n.4) è valutata concretamente in relazione all'entità del danno e alle modalità della condotta; danni materiali significativi possono escludere tale attenuante.
- La presentazione di ricorsi privi di critica puntuale può comportare l'inammissibilità e sanzioni economiche (spese e ammende) se risultano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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