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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01945/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 09/05/2025 che aveva confermato la condanna per estorsione continuata (pena ridotta a 3 anni e 4 mesi e multa di € 800) e ridotto il risarcimento civile a favore di Loredana Luisi da € 25.000 a € 16.000. Il ricorrente ha riprodotto pedissequamente le quattro censure già sollevate in appello (contestazione della valutazione probatoria, qualificazione del fatto, esclusione di attenuanti, determinazione del danno e delle statuizioni civili), aggiungendo frasi sintetiche che invocano genericamente vizi motivazionali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p. e contestando, in termini assertivi, la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte di appello in relazione alla spontaneità di alcune elargizioni, alla non concessione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4 c.p.) e alla valutazione complessiva delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse congruamente motivata: la Corte d'appello aveva confermato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'estorsione sulla base della dichiarazione della persona offesa (ritenuta credibile), dei versamenti accertati, del riconoscimento di debito sottoscritto dall'imputato e delle dichiarazioni testimoniali. Per tali ragioni la Corte d'appello ha correttamente escluso la riqualificazione, la desistenza volontaria, l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e la particolare tenuità del fatto (art. 62 n.4 c.p.), motivando anche la determinazione della pena e delle statuizioni civili. Il ricorso per cassazione è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riprodurre i motivi di appello senza fornire una critica specifica e argomentata dell'impugnata decisione di secondo grado, né indicava puntualmente in che parte la motivazione sarebbe stata mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; condanna al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    La Corte richiede che il ricorso indichi in modo specifico il vizio denunciato (mancanza, contraddittorità o manifesta illogicità della motivazione) e dimostri la sua decisività rispetto al percorso logico del giudice di merito; il mero richiamo nominalistico a queste lettere, senza critica puntuale, rende il motivo inammissibile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Non applicabile per il reato di estorsione in quanto la pena detentiva prevista è superiore al minimo di due anni richiesto dalla norma; la Corte ha confermato la non applicabilità.

  • art. 62, n. 4), cod. pen.

    La circostanza della particolare tenuità non è stata riconosciuta in presenza di un danno materiale ritenuto significativo (€ 12.000), per cui la Corte d'appello ha correttamente escluso l'attenuante di speciale tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri di determinazione della pena e alle attenuanti generiche: la Corte ha valutato che le circostanze invocate non giustificavano una maggiore riduzione e ha motivato la scelta nel quadro dei parametri dell'art. 133.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo che l'impugnazione contenga l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del gravame; la Corte osserva che il ricorso per cassazione deve rispettare tali prescrizioni e non limitarsi a riprodurre l'appello.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di ammenda in caso di inammissibilità con profili di colpa nella determinazione della causa: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente riprodurre i motivi già svolti in appello: il ricorso deve enucleare specificamente il vizio denunciato e argomentarne la rilevanza decisiva rispetto al percorso logico del giudice di merito.
  • Quando si invoca il vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., occorre indicare chiaramente se si denuncia la mancanza, la contraddittorità o la manifesta illogicità della motivazione e spiegare in che punto concreto della motivazione il vizio si concretizza.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa e la rispondenza delle dichiarazioni a elementi oggettivi (versamenti, documenti, riconoscimenti di debito, dichiarazioni testimoniali) costituiscono fondamento legittimo per confermare una sentenza di condanna; le critiche devono muovere da elementi concreti che ne mettano in discussione la fondatezza.
  • La norma dell'art. 131-bis c.p. non è applicabile se la pena edittale minima del reato superi i due anni; va verificata la compatibilità della fattispecie con i limiti normativi prima di avanzare la richiesta.
  • La particolare tenuità del fatto (art. 62 n.4) è valutata concretamente in relazione all'entità del danno e alle modalità della condotta; danni materiali significativi possono escludere tale attenuante.
  • La presentazione di ricorsi privi di critica puntuale può comportare l'inammissibilità e sanzioni economiche (spese e ammende) se risultano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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