Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 206/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento: - del decreto n. -OMISSIS-, notificato il 10/08/2023, con il quale il Questore di L’Aquila ha revocato il permesso di soggiorno illimitato U.E. per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- per motivi di lavoro autonomo, in possesso del ricorrente sin dal 07.09.2010, in seguito all’aggiornamento del precedente permesso di soggiorno illimitato (ex carta di soggiorno) rilasciato al medesimo dal 19.08.2002.

Giustizia amministrativa202300304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata a seguito della richiesta di duplicato per smarrimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 1989 e titolare dal 2010 di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato il decreto con cui la Questura dell'Aquila, anziché rilasciare il duplicato richiesto per lo smarrimento dell'originale, ha revocato il titolo sulla base di precedenti penali e di polizia e di irregolarità fiscali ritenuti ostativi alla permanenza in Italia. Ha dedotto: la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e conseguente lesione della partecipazione procedimentale; la violazione degli artt. 9, commi 4 e 7, 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 3 l. 241/1990, per erronea valutazione della vicenda, carenza di motivazione, difetto di istruttoria e contraddittorietà; la violazione dell'art. 9, commi 9, 10 e 11, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 3 l. 241/1990. Il TAR ha esaminato il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto illegittima l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. La modifica introdotta dal d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, ha escluso che l'amministrazione possa dimostrare in giudizio, per sottrarsi all'annullamento, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso quando la violazione riguarda l'art. 10-bis; tale facoltà è prevista dal secondo periodo dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 soltanto per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. La revoca del permesso di soggiorno richiede infatti il bilanciamento di interessi contrapposti e presenta natura discrezionale. L'amministrazione non poteva quindi sostenere l'irrilevanza dell'omissione provando l'inevitabilità del contenuto dispositivo. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. L'annullamento comporta, in via conformativa, la rinnovazione del procedimento nel rispetto del contraddittorio, senza pregiudicare la valutazione sostanziale della posizione dell'interessato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il preavviso di rigetto costituisce garanzia partecipativa la cui omissione determina l'illegittimità del provvedimento; la relativa violazione non può essere neutralizzata mediante la prova dell'immutabilità del contenuto provvedimentale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (primo periodo). Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (secondo periodo). “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis” (terzo periodo).

    La prova giudiziale dell'inevitabilità del contenuto del provvedimento, prevista per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, non è utilizzabile quando sia stato omesso il preavviso di rigetto.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    art. 9, commi 4, 7, 9, 10 e 11

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione, avendo accolto il primo motivo in via assorbente.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente tra i parametri sostanziali della revoca, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai presupposti ostativi, senza essere esaminata nel merito dal TAR.

  • art. 3 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata per carenza di motivazione e per gli ulteriori vizi sostanziali, rimasti assorbiti.

  • d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La novella ha inserito nell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 il terzo periodo, che esclude l'applicazione della sanatoria processuale prevista per la mancata comunicazione di avvio ai provvedimenti adottati in violazione dell'art. 10-bis.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non può essere neutralizzata mediante la prova, fornita dall'amministrazione in giudizio, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il terzo periodo dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 esclude infatti tale possibilità per l'omesso preavviso di rigetto.
  • La revoca di un permesso di soggiorno, quando richiede il bilanciamento tra interessi pubblici e privati contrapposti, ha natura discrezionale; pertanto, l'omissione del preavviso di rigetto incide effettivamente sulle garanzie partecipative e comporta l'annullamento del provvedimento.
  • L'annullamento per omessa comunicazione dei motivi ostativi impone la rinnovazione del procedimento nel rispetto del contraddittorio, ma non pregiudica il successivo esercizio del potere amministrativo né anticipa la valutazione sulla fondatezza sostanziale della pretesa del privato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.