Sentenza n. 782/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 207/2025 pubblicata in data 04/06/2025, nell’ambito del procedimento R.G. 122/2025, notificata in data 11/06/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per euro 500,00 in favore della sig.ra Bertoncello, relativamente agli a.s. 2024/2025, per euro 500,00 in favore della sig.ra Galletti relativamente agli a.s. 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente il beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 207/2025, non appellata e passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero a provvedere. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha corrisposto ad Alice Galletti le somme dovute, mentre non ha ancora eseguito il giudicato in favore di Elisa Bertoncello. La difesa delle ricorrenti ha pertanto insistito per l'accoglimento dell'ottemperanza limitatamente a quest'ultima, chiedendo anche la rifusione delle spese nei confronti di entrambe, in considerazione della soccombenza virtuale e del fatto che l'adempimento parziale è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di Alice Galletti, poiché l'Amministrazione ha corrisposto in corso di giudizio le somme dovute in esecuzione del giudicato. Per Elisa Bertoncello ha ordinato al Ministero resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vercelli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, in caso di inutile decorso del termine assegnato. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, che aveva adempiuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso; sono state liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre alla rifusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può predisporre misure sostitutive per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti idonei a soddisfare integralmente la pretesa di una parte; la disposizione è stata applicata alla posizione della ricorrente cui l'Amministrazione ha corrisposto le somme dovute.
art. 93 c.p.c.
È stato richiamato per disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
art. 1 l. 107/2015
È la norma posta a fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione adempie integralmente alla pretesa di una parte dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente a quella posizione; l'adempimento parziale non preclude invece l'ordine di esecuzione per le posizioni ancora insoddisfatte.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a intervenire, in sostituzione dell'Amministrazione, dopo l'inutile scadenza del termine.
- L'adempimento intervenuto solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, anche in relazione alla posizione per la quale sia cessata la materia del contendere.
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