Cassazione Penale, Ordinanza n. 22187/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso connotato da profili di colpa per la sua irritualità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato che aveva trasportato a bordo di un'autovettura nella sua disponibilità sei cittadini curdi, poi risultati introdotti illegalmente nel territorio dello Stato, ed era stato condannato per favoreggiamento dell'ingresso illegale. La Corte d'appello di Trieste aveva confermato la condanna. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, l'omessa motivazione in ordine al dolo, sostenendo la propria buona fede e l'inconsapevolezza dell'illiceità del trasporto; con un secondo motivo contestava la valutazione relativa alla comparazione delle circostanze, lamentando in sostanza la mancata concessione di indici giustificativi favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la motivazione di merito aveva logicamente escluso la buona fede sulla base dell'implausibilità della versione difensiva e delle conversazioni estratte dal telefono cellulare, dalle quali emergevano gli accordi con un soggetto che aveva prenotato il mezzo a nome dell'imputato, il suo sollecito e l'invio di un video attestante l'arrivo dei clandestini al confine italiano. Il secondo motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché investiva valutazioni discrezionali di merito sulla comparazione tra circostanze, sorrette da motivazione congrua e non illogica, fondata sulla particolare intensità del dolo e sui precedenti penali del ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
Citato solo nel riferimento alla giurisprudenza sulla comparazione tra circostanze; non è oggetto diretto della decisione.
art. 12 D.Lgs. 286/1998
Norma sostanziale sottesa al reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, confermato nei fatti di causa.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 606 c.p.p.
Norma implicata nella deduzione dei vizi di motivazione e nel controllo di legittimità; la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della deduzione del dolo, miri in realtà a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie.
- La prova del dolo può essere desunta dal giudice di merito anche attraverso elementi indiziari convergenti, purché la motivazione escluda in modo logico e coerente la tesi difensiva della buona fede o inconsapevolezza.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito in tema di bilanciamento o comparazione tra circostanze sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- La presenza di un'intensa componente soggettiva del reato e di precedenti penali può essere legittimamente valorizzata ai fini del diniego di attenuanti o del giudizio di comparazione, ove la motivazione sia complessivamente adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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