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Sentenza

Sentenza n. 4812/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento - della Determina Dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 adottata dalla Direzione Generale Cura della Persona salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, con la quale sono stati determinati gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell''art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., e ai sensi del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, e per l''effetto alla società ricorrente sono state richieste le seguenti somme: € 42.788,18 per l''anno 2015; € 20.851,16 per l''anno 2016; € 18.220,76 per l''anno 2017; € 22.005,54 per l''anno 2018 e, quindi, complessivi € 103.865,64; - degli Allegati alla suindicata determinazione, contenenti la quantificazione degli oneri per il ripiano di cui al precedente punto per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 per ciascuna annualità e per dato complessivo, con indicazione degli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna; - delle deliberazioni aziendali di validazione e certificazione del fatturato della ricorrente relativo agli anni 2015-2016-2017-2018; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, con cui si è provveduto alla Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto l''Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, contenente l''“Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78"; - ove occorra, dell''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti suindicati comunque lesivo dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202301927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati valutati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della natura processuale della decisione.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di quantificazione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, per complessivi € 103.865,64, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna che le richiedeva il pagamento di complessivi € 103.865,64 a titolo di oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati gli allegati contenenti la quantificazione degli oneri, le deliberazioni aziendali di validazione del fatturato, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese del 2022 e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 24 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Indicato quale fondamento sostanziale del meccanismo di ripiano della spesa per dispositivi medici, ma non interpretato nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, quando determina la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla pronuncia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • In presenza di una decisione esclusivamente processuale fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese quando ravvisi giusti motivi connessi alla natura della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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