Cassazione Penale, Ordinanza n. 22258/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Bologna, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra più reati già separatamente giudicati in sede di cognizione. I fatti richiamati nella decisione riguardano violazioni della disciplina sugli stupefacenti commesse in epoche diverse: nel 2006, nel 2010-2011 e nel 2019. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che il giudice avrebbe trascurato i criteri elaborati dalla giurisprudenza sulla unicità del disegno criminoso, valorizzando eccessivamente la distanza temporale tra i fatti e sottolineando invece l'omogeneità dei reati e del modus operandi. Con il secondo e il terzo motivo ha chiesto, in sostanza, il riconoscimento di una continuazione 'per gruppi' tra i fatti del 2006 e quelli del 2010-2011, richiamando precedenti favorevoli sul limite entro cui il giudice dell'esecuzione deve tener conto della valutazione già compiuta in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato i principi sul riconoscimento della continuazione, spiegando che i fatti erano distanti tra loro di anni e che non vi era alcuna evidenza di una deliberazione unitaria e anticipata. Ha inoltre osservato che la mera omogeneità delle violazioni e la vicinanza spazio-temporale sono indici solo sintomatici, non sufficienti da soli a provare l'unicità del disegno criminoso. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate generiche e non confrontate in modo specifico con la motivazione del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati separatamente giudicati, ma solo a seguito di una verifica rigorosa dell'unicità del disegno criminoso
art. 81 c.p.
richiamato come base del vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso tra più reati
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale o colposa
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica approfondita e rigorosa dell'effettiva programmazione dei reati successivi già al momento della commissione del primo fatto, almeno nelle loro linee essenziali.
- L'omogeneità delle violazioni, l'identità del bene giuridico e la contiguità spazio-temporale dei fatti sono indici sintomatici utili, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza di anni, in difetto di elementi specifici contrari, deve escludersi che i fatti ulteriori fossero stati progettati fin dall'origine come parte di un medesimo programma criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione può procedere a una propria autonoma valutazione, ma deve confrontarsi con gli eventuali apprezzamenti già compiuti in sede di cognizione solo se i fatti si collocano in un arco temporale realmente prossimo o sovrapposto.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile se si limita a riproporre censure generiche senza misurarsi puntualmente con la motivazione concreta resa dal giudice di merito o dell'esecuzione.
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