Cassazione Penale, Sentenza n. 3274/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna di LO ROSSO per tentativo di furto pluriaggravato commesso il 15/02/2012. Il motivo unico dedotto dal difensore contestava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e chiedeva l'esclusione della recidiva reiterata e specifica, lamentando il difetto di motivazione in ordine alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrilevante per l'immediata declaratoria d'inammissibilità il mutato regime di procedibilità (passaggio del reato a procedibilità a querela) richiamando le Sezioni Unite; ha inoltre osservato che la doglianza sulla recidiva non poteva essere proposta in cassazione perché non era stata dedotta in sede di appello (essendo l'appellante limitato a invocare un diverso giudizio di comparazione delle circostanze). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza depositata il 11 gennaio 2023, relatore Cons. Gabriella Cappello.
Norme richiamate
art. 624 c. 3 cod. pen.
Con il d.lgs. 10/10/2022 n.150 il reato è divenuto procedibile a querela della persona offesa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale mutamento non osti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 624 c.3; la Corte ha considerato applicabile il principio delle Sezioni Unite sulle disposizioni transitorie, escludendo che la nuova procedibilità impedisca l'immediata inammissibilità del ricorso
art. 85 d.lgs. 10/10/2022 (norma transitoria)
"Per i reati perseguibili a querela... il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
Disciplina la decorrenza del termine per la querela per reati commessi prima dell'entrata in vigore; la Corte ha però ritenuto che, in presenza di un ricorso inammissibile, non sussista necessità di attendere l'expirazione dei termini transitori
legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione dlgs o decreto-legge citato)
Intervenuta conversione normativa richiamata per la disciplina transitoria sulla procedibilità
art. 129 cod. proc. pen.
Interpretato in senso restrittivo: la norma non attribuisce al giudice dell'impugnazione un potere decisionale autonomo rispetto alle regole di ammissibilità; l'obbligo di avviso alla persona offesa non vale a creare una nuova cognizione nell'ipotesi di ricorso inammissibile
Sez. U. n. 40150 del 21/6/2018 (Salatino)
Principio richiamato: nelle ipotesi di ricorso inammissibile non è necessario dare l'avviso alla persona offesa relativo alla nuova procedibilità a querela; l'inammissibilità paralizza il potere cognitivo del giudice
Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza di riferimento sull'interpretazione dell'art. 129 c.p.p. e sui limiti del potere del giudice in tema di avviso e processabilità
art. 12 c. 2 d.lgs. n. 36/2018 (richiamato come confronto giurisprudenziale)
Richiamato nella motivazione come analoga disciplina transitoria già interpretata dalle Sezioni Unite in precedenti decisioni
Massime di principio
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando l'impugnazione non rispetta le regole formali e sostanziali dell'impugnazione: l'inammissibilità paralizza il potere del giudice di riesaminare questioni non correttamente dedotte.
- Questioni rilevanti (es. sussistenza o meno della recidiva) devono essere sollevate e motivate già nel gravame (appello); se omesse in appello, non sono normalmente deducibili in cassazione.
- La modifica del regime di procedibilità (passaggio a procedibilità a querela) non impedisce automaticamente la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le disposizioni transitorie vanno interpretate alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- È onere della parte attivarsi correttamente nell'impugnazione: il mancato rispetto delle regole processuali comporta l'impossibilità per la Corte di esaminare il merito delle doglianze.
- L'inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, salvo motivate ragioni di esonero, può comportare anche sanzioni a favore della Cassa delle ammende.
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