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Sentenza

Sentenza n. 1993/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note amministrative che negavano l’esistenza di un titolo concessorio unificato per 4.603 mq e riconoscevano come unico rapporto in essere una concessione demaniale di 566 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le note con cui l’Amministrazione aveva escluso l’esistenza di una concessione demaniale marittima unificata relativa a una superficie complessiva di 4.603 mq, chiedendo anche l’accertamento della continuità del rapporto concessorio e il risarcimento del danno. Ha dedotto: violazione di legge, erroneità dei presupposti, travisamento ed eccesso di potere per avere l’Amministrazione omesso di considerare la nota del 6 febbraio 2014, ritenuta dal ricorrente prova dell’unificazione e del rinnovo dei titoli; difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione della circolare regionale n. 20953 del 3 aprile 2025, asseritamente applicabile alle concessioni per cantieristica navale scadute al 31 dicembre 2024; violazione dei principi di continuità del rapporto concessorio, buona fede e legittimo affidamento, nonché della normativa sulle proroghe automatiche, per non avere l’Amministrazione adottato un formale provvedimento di decadenza o revoca; infine, ha chiesto l’accertamento del diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti, nonché l’inammissibilità delle domande di accertamento e risarcitoria, e ha comunque sostenuto nel merito l’assenza di un titolo unificato, salvo la concessione n. 20/2011 relativa a 566 mq.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’esame delle eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha respinto il primo motivo perché il ricorrente non ha assolto l’onere di provare l’esistenza di un valido titolo concessorio per l’intera superficie di 4.603 mq. La documentazione dimostrava soltanto l’esistenza delle concessioni originarie e dei relativi rinnovi fino al 2003; i documenti riferiti alla concessione del 2004 erano meri moduli privi di data, sottoscrizione, protocollo e registrazione; le note successive al 2008 costituivano scambi istruttori senza prova della conclusione positiva di un procedimento di rinnovo. La nota del 6 febbraio 2014 non aveva natura provvedimentale, ma si limitava a invitare alla produzione di documenti in vista di un eventuale rinnovo e unificazione, come confermato dalla successiva nota del 28 ottobre 2016. Non risultava inoltre provato l’adempimento delle richieste documentali, il pagamento dei canoni o l’esistenza di un atto registrato e repertoriato presso l’Agenzia delle Entrate. L’ordinanza penale di dissequestro non incideva su tale conclusione, poiché si era limitata a rilevare perplessità ai fini del fumus cautelare, senza accertare l’esistenza di un titolo concessorio valido ed efficace. Ha respinto il motivo sul difetto di motivazione, ritenendo le note, seppure sintetiche, sufficientemente motivate mediante il richiamo alle risultanze degli atti d’ufficio. Ha respinto il motivo relativo alla circolare regionale n. 20953/2025, interpretandola nel senso che la continuità dell’efficacia riguardasse soltanto concessioni valide aventi scadenza al 31 dicembre 2024; essa non poteva far rivivere rapporti inesistenti o già scaduti. Ha respinto anche le censure sulla continuità, buona fede e affidamento, affermando che il rapporto concessorio cessa alla scadenza del termine previsto dal titolo, senza necessità di un formale provvedimento di decadenza o revoca. Per le concessioni demaniali marittime destinate alla cantieristica navale non sussiste un generalizzato regime di proroga ex lege, dovendosi applicare la disciplina ordinaria del codice della navigazione, improntata all’evidenza pubblica. La mera prosecuzione dell’attività oltre la scadenza non fonda un affidamento tutelabile in assenza di una concessione valida ed efficace. È stata respinta anche la domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto, perché mancava il presupposto dell’esistenza di un titolo vigente. La domanda risarcitoria è stata respinta per conseguenza, non essendo configurabile un illecito in presenza della legittimità dell’operato amministrativo. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem alle risultanze documentali può ritenersi sufficiente quando espone con chiarezza la ragione della decisione e il quadro istruttorio è già definito.

  • art. 2043 c.c.

    La legittimità dell’azione amministrativa esclude il fatto illecito, elemento indispensabile della responsabilità risarcitoria.

  • codice della navigazione

    Per le concessioni demaniali marittime destinate alla cantieristica navale trova applicazione la disciplina ordinaria, improntata ai principi di evidenza pubblica, in assenza di un generalizzato regime di proroga ex lege.

  • circolare regionale n. 20953 del 3 aprile 2025

    La continuità dell’efficacia prevista dalla circolare opera per concessioni valide con scadenza al 31 dicembre 2024 e non può estendersi a rapporti concessori inesistenti o già scaduti.

Massime di principio

  • Chi afferma la titolarità di una concessione demaniale deve dimostrare l’esistenza e l’efficacia del relativo titolo; note istruttorie, moduli privi degli elementi essenziali, scambi di corrispondenza e atti non registrati non provano il perfezionamento della concessione o del suo rinnovo.
  • Una comunicazione amministrativa che inviti il privato a produrre documentazione in vista di un eventuale rinnovo o unificazione non costituisce, di per sé, un provvedimento di rinnovo né attesta l’avvenuta unificazione delle concessioni.
  • Il rapporto concessorio cessa allo spirare del termine finale previsto dal titolo, senza necessità di un formale provvedimento di decadenza o revoca; la decadenza o la revoca presuppongono infatti un rapporto ancora efficace.
  • Una disciplina di continuità o proroga dell’efficacia delle concessioni può operare soltanto in presenza di una concessione valida e rientrante nei presupposti temporali e oggettivi previsti; non può far rivivere rapporti inesistenti o già definitivamente scaduti.
  • La mera prosecuzione dell’attività dopo la scadenza della concessione non è sufficiente a fondare un legittimo affidamento tutelabile, in assenza di un titolo concessorio valido ed efficace o di una specifica base normativa per la prosecuzione.
  • La motivazione per relationem alle risultanze degli atti d’ufficio è sufficiente quando consente di comprendere la ragione della decisione e il quadro documentale è completo e non richiede ulteriori approfondimenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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