Sentenza n. 1248/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’atto prot -OMISSIS- del 22/10/2025 di assegnazione di insegnamento di sostegno. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati il 29\1\2026 : -annullamento del P.E.I A.S. 2025/26, dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 22/10/2025 e dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 28/01/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 30 ore settimanali di insegnamento di sostegno, confermata dal successivo provvedimento dirigenziale, nonché PEI 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, di quattro anni, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, frequentava la scuola dell'infanzia per 40 ore settimanali. Il GLO, con verbale dell'8 ottobre 2025, aveva indicato la necessità di 40 ore settimanali di sostegno, evidenziando la gravità della situazione, l'elevato rischio per l'incolumità del minore e le conseguenze pregiudizievoli della mancata o intempestiva assistenza. L'amministrazione aveva tuttavia assegnato soltanto 30 ore. Dopo il rigetto della domanda cautelare, motivato dalla pendenza del procedimento di assegnazione delle ore ulteriori, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti contro il PEI 2025/2026 e il successivo atto dirigenziale confermativo delle 30 ore. Deducevano l'illegittimità della quantificazione per difetto di motivazione, incoerenza con le valutazioni del GLO e del PEI, violazione della disciplina sul sostegno scolastico ed eccesso di potere, nonché chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla mancata fruizione dell'assistenza necessaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché l'atto originariamente impugnato era stato superato dal successivo provvedimento confermativo, e ha accolto i motivi aggiunti. Il PEI confermava che il minore necessitava di essere costantemente guidato dall'insegnante, ma ometteva di quantificare le ore di sostegno; il successivo atto dirigenziale confermava le 30 ore senza confrontarsi né con il verbale del GLO né con le valutazioni contenute nel PEI. Il giudice ha ravvisato difetto di motivazione e palese incoerenza della determinazione rispetto al fabbisogno accertato dagli organi competenti, nonché violazione della disciplina sul sostegno ed eccesso di potere. Gli atti sono stati annullati e l'amministrazione è stata ordinata a riesercitare il potere, assegnando le ore indicate dal GLO, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stata inoltre accolta la domanda risarcitoria per danno non patrimoniale: l'amministrazione è stata condannata a pagare euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l'intero orario scolastico, dal mese di ottobre 2025 fino all'effettiva assegnazione delle ore adeguate. Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il danno derivante dalla compromissione della frequenza e dell'integrazione scolastica, sia l'elemento soggettivo della responsabilità, escludendo che la carenza di organico potesse costituire forza maggiore. Le spese, pari a euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, sono state poste a carico del Ministero. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti della Sezione in materia di responsabilità risarcitoria dell'amministrazione.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
portatore di handicap con connotazione di gravità
La condizione di gravità del minore costituisce il presupposto per la particolare intensità delle misure di sostegno scolastico.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il GLO accerta, sulla base della concreta situazione dell'alunno con disabilità, la necessità di una copertura integrale dell'orario scolastico mediante insegnante di sostegno, l'amministrazione non può assegnare un numero inferiore di ore senza una motivazione specifica, coerente e adeguatamente confrontata con tale accertamento e con il PEI.
- La mancata quantificazione delle ore di sostegno nel PEI non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare la determinazione, soprattutto quando il medesimo PEI confermi la necessità di un'assistenza costante e il verbale del GLO abbia indicato un fabbisogno orario preciso.
- La carenza di organico o la mancata assegnazione di docenti da parte degli uffici scolastici sovraordinati non costituisce, di per sé, una causa di forza maggiore idonea a giustificare la mancata attuazione del diritto all'inclusione scolastica e non esonera l'amministrazione dall'attivarsi per ottenere le risorse necessarie, anche mediante posti in deroga.
- La mancata assegnazione delle ore di sostegno corrispondenti al fabbisogno concreto, quando incide sulla frequenza e sulla piena integrazione scolastica dell'alunno con disabilità, può fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione, anche per danno non patrimoniale, se risultano il danno ingiusto, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
- In caso di annullamento della determinazione illegittima sulle ore di sostegno, il giudice può ordinare all'amministrazione di riesercitare il potere entro un termine breve e conformarsi alla quantificazione del fabbisogno risultante dagli organi tecnici competenti.
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