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Sentenza

Sentenza n. 2763/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, DCRISUM Prot. n. -OMISSIS- del 04/07/2025 notificato al Ricorrente in data 09/07/2025 di diniego alla richiesta di riammissione in servizio.

Giustizia amministrativa202504082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riammissione in servizio fondato sul mancato superamento del limite quinquennale della sospensione cautelare e successiva sospensione obbligatoria dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di riammissione in servizio, sostenendo che il limite massimo quinquennale previsto per la sospensione cautelare dovesse comprendere cumulativamente sia il periodo di sospensione obbligatoria disposto in conseguenza della misura restrittiva della libertà personale, sia il successivo periodo di sospensione facoltativa disposto in ragione della pendenza del procedimento penale e della gravità dei fatti contestati. Ha dedotto violazione dell'art. 14, comma 10, del CCNL di categoria, dell'art. 15, comma 8, del regolamento disciplinare del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui la sospensione cautelare non potrebbe protrarsi oltre cinque anni. Ha inoltre sostenuto che la sospensione obbligatoria disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 97/2001 fosse illegittima per decadenza dell'amministrazione dall'azione disciplinare, essendo decorso il termine previsto dal regolamento disciplinare dalla conoscenza del dispositivo della sentenza penale. L'amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo la legittimità del diniego e delle sospensioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto la sospensione obbligatoria automatica, collegata al solo dato formale della pendenza del procedimento penale o all'applicazione di una misura restrittiva, dalla sospensione facoltativa o discrezionale, disposta sulla base di una concreta valutazione dell'incidenza dei fatti contestati sull'attività di servizio e delle esigenze cautelari. Il limite quinquennale opera per le sospensioni, obbligatorie o facoltative, fondate esclusivamente sulla pendenza del procedimento penale, ma non si applica alla sospensione facoltativa mantenuta sulla base di un autonomo apprezzamento concreto dell'amministrazione. Pertanto, il primo periodo di sospensione obbligatoria, dal 16 giugno 2020 al 14 marzo 2022, non aveva superato il quinquennio, mentre il successivo periodo di sospensione facoltativa, dal 15 marzo 2022 all'8 luglio 2025, non era soggetto a tale limite. Il TAR ha inoltre ritenuto doverosa la successiva sospensione obbligatoria disposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 97/2001, a seguito della condanna non definitiva alla pena detentiva e all'interdizione dai pubblici uffici. Ha respinto anche la censura relativa alla decadenza dall'azione disciplinare, rilevando che i termini decorrevano dalla data in cui l'amministrazione aveva ricevuto copia integrale della sentenza di condanna, non dalla data di acquisizione del relativo dispositivo. Il richiamo al CCNL del 2004 non ha inciso sull'esito, poiché, dopo la pubblicizzazione del rapporto d'impiego del personale dei Vigili del Fuoco, la disciplina è contenuta negli atti normativi pubblicistici applicabili e il contratto collettivo anteriore non può prevalere sulla legge. Spese compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 10, CCNL di categoria

    quando vi sia stata la sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale, la stessa conserva efficacia se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio

    Il limite quinquennale opera per le sospensioni fondate sul solo dato della pendenza del procedimento penale, non per la sospensione facoltativa o discrezionale sorretta da una concreta valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 15, comma 8, Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

    La sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni; decorso tale termine è revocata di diritto ed il dipendente riammesso in servizio

    La disposizione deve essere letta in conformità ai principi costituzionali distinguendo tra sospensione automatica e sospensione discrezionale.

  • art. 9, comma 2, legge 7 febbraio 1990, n. 19

    quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo, comunque, non superiore ad anni cinque; decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto

    La clausola di garanzia quinquennale riguarda le sospensioni collegate automaticamente alla pendenza del procedimento penale; scaduto il termine, l'amministrazione può comunque adottare o mantenere una sospensione discrezionale fondata sull'accertamento sommario dei fatti e sulla concreta valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 4, comma 1, legge n. 97/2001

    La sospensione obbligatoria dal servizio è stata ritenuta doverosa a seguito della condanna non definitiva per i delitti indicati nella pronuncia.

  • art. 4, comma 2, legge n. 97/2001

    È richiamata dal ricorrente con riferimento alla sospensione obbligatoria conseguente alla condanna; il TAR esamina la relativa decorrenza e ne conferma la legittimità.

  • artt. 18 e 19 del Regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

    I termini del procedimento disciplinare decorrono dalla ricezione da parte dell'amministrazione della copia integrale della sentenza di condanna, non dalla mera conoscenza del dispositivo.

  • legge 30 settembre 2004, n. 252

    Ha disposto il passaggio del rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal regime privatistico a quello di diritto pubblico.

  • d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

    Disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e demanda a regolamento la disciplina dei presupposti e delle conseguenze delle infrazioni disciplinari.

  • art. 17, comma 1, legge n. 400/1988

    È richiamato quale base normativa del regolamento destinato a disciplinare la materia disciplinare e cautelare del personale dei Vigili del Fuoco.

  • artt. 455 e 456 c.p.p.

    Sono richiamati in relazione al decreto di giudizio immediato emesso nel procedimento penale.

  • artt. 110, 319, 319-bis e 321 c.p.

    Sono i reati per i quali è intervenuta la condanna penale che ha fondato la sospensione obbligatoria.

Massime di principio

  • Il limite massimo quinquennale della sospensione cautelare dal servizio opera, sia per le sospensioni obbligatorie sia per quelle facoltative, quando la misura deriva esclusivamente dalla pendenza del procedimento penale, senza un autonomo e concreto apprezzamento amministrativo delle esigenze cautelari.
  • La scadenza del limite quinquennale della sospensione automatica non impedisce all'amministrazione di adottare o mantenere una sospensione facoltativa o discrezionale, purché essa sia fondata sulla cognizione, anche sommaria, dei fatti suscettibili di illecito disciplinare e su una concreta valutazione delle esigenze cautelari connesse alla permanenza in servizio.
  • La sospensione obbligatoria prevista dalla legge a seguito di una condanna non definitiva per determinati delitti costituisce una misura distinta dalla sospensione cautelare discrezionale e deve essere adottata quando ricorrono i presupposti normativi.
  • Per il computo dei termini del procedimento disciplinare, la conoscenza del dispositivo della sentenza penale non è necessariamente sufficiente: quando la disciplina richiede la conoscenza della decisione, i termini decorrono dalla ricezione della copia integrale della sentenza.
  • Dopo la pubblicizzazione del rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la relativa disciplina è regolata dalle fonti pubblicistiche previste dalla legge e dai regolamenti; un contratto collettivo anteriore alla pubblicizzazione non può prevalere sulle disposizioni di legge primaria.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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