Sentenza n. 2659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 06203/2025, resa tra le parti, per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6203/2025, pubblicata il 15 luglio 2025, non notificata,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 6203/2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Veneto relativa alla graduatoria definitiva del concorso per l’assegnazione di sette licenze per l’esercizio del servizio pubblico di gondoliere
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza revocanda fosse affetta da errore di fatto percettivo. In particolare, ha dedotto che 28 giornate di servizio, comprese tra le 114 giornate non conteggiate ai fini dell’anzianità, erano documentate da mandati di volta prodotti nel processo e non rientravano nelle ipotesi di irregolarità considerate dal giudice. Secondo il ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso di percepire l’esistenza di tali documenti nel fascicolo, con conseguente erronea determinazione dell’anzianità di servizio e della posizione in graduatoria. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; i controinteressati hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso tempestivo. Ai fini del termine di impugnazione, ha applicato la sospensione feriale dal 1° al 31 luglio e la proroga al primo giorno lavorativo del termine scaduto di sabato o domenica, sulla base dell’art. 155 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 39 c.p.a.; ha quindi ritenuto rispettato anche il termine più breve di tre mesi. Nel merito processuale, ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile. L’errore revocatorio presuppone una svista percettiva su una risultanza materiale del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabile, e non può riguardare un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. La questione relativa al numero delle giornate computabili nell’anzianità di servizio costituiva il tema centrale e controverso del giudizio. La sentenza revocanda non aveva affermato di non avere percepito i mandati, ma aveva ritenuto carente la prova dell’effettivo e rituale svolgimento del servizio, valutando le allegazioni difensive, i documenti e le contestazioni del Comune, comprese quelle relative all’assenza di riscontri nella documentazione amministrativa per le sostituzioni effettuate nonostante i controlli anteriori al 2012. La censura mirava quindi a contestare la valutazione delle prove e il giudizio reso sul loro valore dimostrativo, configurando un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge, per ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Prevede il rimedio della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore c.d. di fatto revocatorio
L’errore revocatorio rileva quando deriva da una svista percettiva su una risultanza materiale del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabile, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui le regole sul computo dei termini processuali applicate nella decisione.
art. 155 c.p.c.
La proroga del termine processuale che scade di sabato o domenica al primo giorno lavorativo non festivo opera anche nel processo amministrativo.
art. 2 l. n. 263/2005
Equipara il sabato ai giorni festivi ai fini della proroga del termine processuale in scadenza, senza eccezioni quanto all’ambito di applicazione.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice supponga l’esistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa dagli atti, oppure supponga inesistente un fatto la cui esistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti, per effetto di una svista percettiva oggettivamente e immediatamente rilevabile.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la censura riguarda un fatto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, poiché la contestazione della valutazione delle allegazioni e delle prove integra un errore di giudizio e non un errore percettivo.
- Nel processo amministrativo, la proroga del termine processuale che scade di sabato o domenica al primo giorno lavorativo non festivo si applica in forza dell’art. 155 c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.; il sabato è equiparato ai giorni festivi ai sensi dell’art. 2 l. n. 263/2005.
- Quando la sentenza revocanda fonda la decisione sulla valutazione dell’idoneità o insufficienza probatoria dei documenti prodotti, non è deducibile in revocazione un errore di fatto mediante la diversa prospettazione del contenuto o del valore dimostrativo degli stessi documenti.
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