Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva, atti conseguenti di revoca e risoluzione di concessioni di fida-pascolo e atti ARCEA di iscrizione nel Registro dei Debitori Esigibile e recupero di somme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La titolare di un'impresa individuale ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria, unitamente agli atti istruttori e consequenziali. In particolare, ha contestato la revoca, da parte di Azienda Calabria Verde, della concessione di fida-pascolo relativa a terreni del demanio regionale e la risoluzione, da parte del Comune di Africo, della convenzione e dell'autorizzazione di fida-pascolo. Con motivi aggiunti ha impugnato una determina ARCEA recante l'iscrizione nel Registro dei Debitori Esigibile di importi indicati come indebitamente percepiti, nonché la richiesta di restituzione delle somme e gli ulteriori atti di recupero. La domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti era diretta a ottenere la sospensione degli atti ARCEA. Sono stati dedotti, per quanto emerge dall'ordinanza, motivi rubricati da I a V, concernenti l'illegittimità degli atti consequenziali, la violazione dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, il difetto di motivazione e la motivazione per relationem, nonché profili collegati all'accesso agli atti amministrativi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti per carenza di adeguati elementi di fumus boni iuris. Ha ritenuto che gli atti ARCEA impugnati fossero meramente consequenziali rispetto all'informazione antimafia interdittiva già impugnata con il ricorso introduttivo ma non sospesa. Quanto ai motivi I, II, III e V, il Collegio ha affermato che l'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 prevede un meccanismo di salvaguardia della pubblica amministrazione e dell'ordine pubblico economico operante in ogni momento: prima dell'erogazione del finanziamento mediante clausola risolutiva espressa e, dopo l'erogazione, mediante revoca dell'agevolazione, recesso dal contratto o decadenza di diritto dall'agevolazione, anche quando l'attribuzione di denaro pubblico derivi da atti unilaterali dell'amministrazione. Quanto al motivo IV, il TAR ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem quando gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili secondo la disciplina dell'accesso documentale. Ha inoltre rilevato che le contestazioni sulle determinazioni o sul silenzio relativi all'istanza di accesso devono essere proposte con il rito di cui all'art. 116 c.p.a. e che non risultava impugnata la nota ARCEA del 23 febbraio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    ha introdotto un meccanismo di salvaguardia della pubblica amministrazione (e dell'ordine pubblico economico) operante in ogni momento

    La disposizione consente, in relazione a finanziamenti e agevolazioni pubbliche, l'operatività di una clausola risolutiva espressa prima dell'erogazione e, dopo l'erogazione, l'esercizio del potere di revoca, il recesso dal contratto o la decadenza di diritto dall'agevolazione, per assicurare la corretta attribuzione di denaro pubblico.

  • art. 3 l. 241/1990

    l'obbligo di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990 è da ritenersi soddisfatto, con la motivazione ob relationem, a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio

    La motivazione per relationem è sufficiente se gli atti richiamati sono individuati e resi disponibili all'interessato mediante gli strumenti previsti dalla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 116 c.p.a.

    contro le determinazioni e il silenzio sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi è esperibile ricorso ex art. 116 c.p.a.

    Le contestazioni relative alle determinazioni espresse o al silenzio dell'amministrazione su un'istanza di accesso devono essere fatte valere con lo speciale rito sull'accesso.

  • art. 55 c.p.a.

    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con esito negativo per l'assenza di adeguato fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Gli atti amministrativi adottati in conseguenza di un'informazione antimafia interdittiva possono essere cautelarmente contestati senza fondato fumus quando l'interdittiva presupposta non sia stata sospesa e gli atti successivi abbiano natura meramente consequenziale.
  • Il meccanismo previsto dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 opera in ogni momento dell'erogazione e della gestione delle agevolazioni pubbliche: prima dell'erogazione può operare una clausola risolutiva espressa, mentre dopo l'erogazione possono essere adottati la revoca dell'agevolazione, il recesso dal contratto o la decadenza di diritto.
  • Le misure di salvaguardia antimafia relative alla corretta attribuzione di denaro pubblico possono trovare applicazione sia quando il beneficio derivi da un contratto pubblico sia quando derivi da un atto unilaterale dell'amministrazione.
  • La motivazione per relationem soddisfa l'obbligo di motivazione se il provvedimento indica gli atti richiamati e questi sono resi disponibili all'interessato secondo la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
  • Le contestazioni contro il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi devono essere proposte mediante il rito speciale previsto dall'art. 116 c.p.a.; non possono essere utilmente fatte valere in altro giudizio senza la specifica impugnazione dell'atto o del silenzio sull'accesso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributiAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.