Cassazione Penale, Sentenza n. 38412/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di sospensione dell'esecuzione e di rescissione del giudicato, deducendo la nullità del decreto di irreperibilità e degli atti successivi perché le ricerche dei Carabinieri (verbale di vane ricerche del 5/08/2020) non avevano utilizzato un numero di telefono cellulare che, secondo il ricorrente, era noto all'autorità (rinvenuto in un verbale di remissione di querela relativo a diverso procedimento). Sosteneva che tale omissione avrebbe reso incomplete le ricerche e avrebbe privato l'imputato della conoscenza del processo, integrando quindi il presupposto per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la disciplina dell'art. 629-bis c.p.p. e dell'art. 420-bis c.p.p. (e la giurisprudenza secondo cui l'omissione di utilizzare un numero cellulare in possesso dell'autorità può rendere illegittimo il decreto di irreperibilità). Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il numero in questione non fosse nella effettiva disponibilità dell'autorità procedente (era emerso in un verbale di remissione di querela relativo a un distinto procedimento) e quindi non poteva imputarsi agli organi che hanno effettuato le ricerche un'omissione rilevante. Perciò non è stata dimostrata l'incolpevole mancata conoscenza del processo e la richiesta di rescissione è infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
"qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"
Consente la rescissione del giudicato se il condannato dimostra che non ha conosciuto il processo per causa non a lui imputabile; collegata alla possibilità di far valere nullità assolute derivate dall'omessa citazione mediante rescissione
art. 420-bis cod. proc. pen.
Individua i presupposti per celebrare il processo in assenza dell'imputato (es. elezione di domicilio ovvero prova certa della conoscenza del processo o della sottrazione alla conoscenza degli atti); collegamento logico con la rescissione del giudicato
art. 159 cod. proc. pen.
Impone ricerche effettive del destinatario della notifica prima del decreto di irreperibilità; il termine "particolarmente" non limita tassativamente i luoghi da verificare, sicché le ricerche devono essere estese e utilizzare tutte le informazioni in possesso dell'autorità, inclusi numeri di cellulare, se effettivamente disponibili
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge processuale)
I. 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 71) e d.lgs. 10/10/2022, n.150
Richiamate per la temporalità di applicazione delle norme sulla rescissione (art. 629-bis) e per stabilire quale testo legislativo era applicabile ratione temporis al caso concreto
Massime di principio
- Se l'autorità procedente è effettivamente in possesso di un numero di cellulare o di altra informazione utile per trovare l'imputato, l'omissione di usarla può rendere illegittimo il decreto di irreperibilità e gli atti successivi per violazione del principio di effettività delle ricerche (art.159 c.p.p.).
- Per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art.629-bis c.p.p. il ricorrente deve provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo; è dunque gravoso il requisito probatorio a carico dell'imputato.
- Non è sufficiente che l'informazione relativa a contatti dell'imputato esista in atti di un distinto procedimento se tale informazione non era nella effettiva disponibilità dell'autorità che doveva compiere le ricerche: la responsabilità per omissioni di ricerca richiede la disponibilità concreta dell'informazione alla stessa autorità.
- La giurisprudenza amministrata dalla Cassazione distingue tra omissioni imputabili all'autorità che svolge le ricerche (quando l'informazione è nota e a disposizione) e situazioni in cui informazioni emergono da atti di altri procedimenti e non risultano acquisite all'autorità procedente; solo nel primo caso l'omissione è di norma rilevante ai fini di nullità.
- Per difendersi in situazioni analoghe conviene documentare e provare che le informazioni utili alla notifica erano effettivamente e tempestivamente nella disponibilità dell'ufficio incaricato delle ricerche; in mancanza di ciò, la censura per rescissione difficilmente avrà successo.
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