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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali e delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023; - per quanto di ragione, dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie; - di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”; - nonché del verbale n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista; - ove occorrente, dell’art. 7, comma 4, lett. a) e b) bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Economico Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico Finanziaria” ambito di ruolo “Economico-Finanziaria”, n. 18 posti; - di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di autorizzazione all’assunzione dei vincitori e la successiva 5 determina n. 307 del 20 marzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti.

Giustizia amministrativa202300466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti di valutazione dei titoli del concorso regionale, nella parte in cui non hanno attribuito 1,5 punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante al concorso per 18 posti di categoria D, profilo Specialista Risorse Economico-Finanziarie, era stato collocato al posto n. 138 con 25,375 punti. Aveva dichiarato quale titolo di accesso il diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e non aveva indicato tale titolo nella sezione relativa agli ulteriori titoli accademici. Ha contestato la mancata attribuzione di 1,5 punti previsti dall'art. 7 del bando per una laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'ammissione. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 487/1994, della disciplina ministeriale sui titoli universitari e delle relative equiparazioni, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per erroneo presupposto, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, travisamento e sviamento. La censura riguardava anche l'art. 7 del bando e l'interpretazione adottata dalla Commissione, che non consentivano di valorizzare il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico come titolo aggiuntivo quando esso fosse stato utilizzato ai fini dell'ammissione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato, nei limiti dell'interesse del ricorrente, l'art. 7 del bando in parte qua, la graduatoria finale, le determinazioni regionali e i verbali della Commissione nella parte in cui non hanno considerato il diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio e hanno attribuito al ricorrente 25,375 punti. Il Collegio ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti, portando il punteggio complessivo a 26,875, e ha rimesso alla Regione l'adozione delle conseguenti determinazioni sulla graduatoria. Ha ritenuto che il bando ammettesse alternativamente la laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento, ma irragionevolmente impedisse di valorizzare il titolo di livello superiore rispetto alla laurea triennale. Il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico costituisce infatti un titolo superiore rispetto alla laurea triennale e deve essere considerato titolo aggiuntivo, al pari della laurea magistrale, poiché diversamente si determinerebbe una disparità di trattamento illogica e discriminatoria tra candidati con percorsi formativi differenti. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è stato ritenuto applicabile, poiché la lex specialis impediva comunque al candidato di far valere il titolo superiore come titolo aggiuntivo. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la non agevole soluzione delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso

    La previsione deve essere interpretata nel senso che il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, quando superiore al titolo minimo di accesso rappresentato dalla laurea triennale, costituisce titolo aggiuntivo valutabile.

  • art. 2 del bando di concorso

    possesso, alternativamente, della laurea di primo livello, del diploma di laurea, della laurea specialistica o della laurea magistrale

    L'ammissione alternativa mediante titoli di diverso livello non può impedire la valutazione del titolo superiore rispetto al requisito minimo di accesso.

  • circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000

    Per le qualifiche non dirigenziali ... i titoli ... devono ritenersi equivalenti ... al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L)

    La disciplina delle equiparazioni consente di considerare il diploma di laurea vecchio ordinamento nell'ambito dei titoli rilevanti per l'accesso, senza escluderne la superiore valenza formativa rispetto alla laurea triennale.

  • art. 3, comma 4, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

    il corso di laurea di I livello ... ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali

    La laurea triennale ha finalità formative generali e costituisce un livello diverso da quello dei percorsi universitari a ciclo unico o magistrali.

  • art. 3, comma 6, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

    il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici

    La maggiore articolazione e il livello avanzato della formazione magistrale confermano che un titolo a ciclo unico o vecchio ordinamento è superiore alla laurea triennale e può essere valutato come titolo aggiuntivo.

  • art. 3 Cost.

    La mancata valorizzazione del titolo superiore determinerebbe una disparità di trattamento illogica e discriminatoria tra candidati con percorsi formativi diversi.

  • art. 97 Cost.

    La valutazione dei titoli concorsuali deve rispettare criteri di ragionevolezza e buon andamento, evitando una disciplina irrazionale dei titoli superiori.

Massime di principio

  • Quando un bando di concorso consente l'accesso alternativamente con una laurea triennale oppure con un titolo universitario a ciclo unico o vecchio ordinamento di livello superiore, quest'ultimo deve essere valutato come titolo aggiuntivo ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per i titoli ulteriori, anche se è stato utilizzato dal candidato come titolo di accesso.
  • È illogica e discriminatoria una disciplina concorsuale che attribuisca il punteggio aggiuntivo per il titolo superiore soltanto ai candidati che abbiano dichiarato separatamente la laurea triennale e il titolo magistrale, escludendo i possessori di un diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, oggettivamente caratterizzato da un percorso formativo superiore rispetto alla laurea triennale.
  • Il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda di concorso non può operare quando la lex specialis impedisce al candidato di indicare il titolo superiore come titolo aggiuntivo, consentendogli di utilizzarlo soltanto come requisito alternativo di accesso.
  • L'annullamento della graduatoria per omessa valutazione di un titolo aggiuntivo comporta il riconoscimento del relativo punteggio e la riedizione delle determinazioni amministrative conseguenti, inclusa la revisione della posizione del candidato in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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