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Sentenza

Sentenza n. 16433/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'ottemperanza della sentenza n. 8674/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima Ter, pubblicata il 5 maggio 2025, emessa all'esito del ricorso n. 2057/2025 R.G., contenente condanna del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in €750,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore del procuratore antistatario Avv. Umberto Iacobelli.

Giustizia amministrativa202607350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8674/2025, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il difensore antistatario ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Interno non aveva pagato le spese liquidate dalla sentenza n. 8674/2025, nonostante la notificazione della pronuncia all’Avvocatura Generale dello Stato via PEC il 7 maggio 2025 e, successivamente, presso la sede reale il 6 febbraio 2026, il suo passaggio in giudicato e il decorso dei termini di legge. Ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l’applicazione delle penalità di mora previste dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR ha rilevato che la sentenza n. 8674/2025 è passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione il 7 maggio 2025 e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha documentato l’avvenuto pagamento. È quindi ordinata la piena esecuzione della sentenza, salvo pagamento già intervenuto, mediante corresponsione di € 750,00, oltre spese forfettarie del 15%, IVA, CPA e contributo unificato, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento ministeriale indicato in sentenza, o un funzionario delegato, con ulteriori 30 giorni per provvedere. È respinta la domanda di astreintes, in ragione della procedura di ottemperanza ritenuta stringente e celere. Il Ministero è condannato alle spese di questo giudizio, liquidate in € 750,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va invece respinta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes, attesa la suindicata, stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza.

    La penalità di mora può essere negata quando il giudice dispone una procedura di ottemperanza che, nel caso concreto, assicura un’esecuzione stringente e celere.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d.l. 669 del 1996 (conv. in l. 30 del 1997) dalla notificazione della sentenza all'Avvocatura dello Stato, è decorso e nelle more l’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma nel presente giudizio, non ha fornito alcun riscontro circa l’intervenuto pagamento delle spese di lite, come liquidate nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

    L’azione esecutiva per ottemperanza è fondata quando, dopo la notificazione della sentenza all’Avvocatura dello Stato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l’Amministrazione non dimostra di avere pagato quanto dovuto.

  • art. 114 c.p.a.

    Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza della cui ottemperanza è causa, nei limiti sopra richiamati, salvo che, nel frattempo, non vi abbia già provveduto, attraverso il pagamento delle spese di lite, così come indicato nella sentenza del Tar del Lazio n. 8674/2025 pari a € 750,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA, CPA e contributo unificato.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato, indicando le somme dovute e il termine per adempiere, e può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Avvocatura dello Stato, l’Amministrazione deve eseguire il giudicato; se non documenta l’avvenuto pagamento, il giudice può ordinare il pagamento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’ulteriore ipotesi di inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando le modalità e i termini fissati dal giudice, insieme alla nomina del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, rendono la procedura esecutiva già stringente e celere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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