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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9211/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) richiesta di assoluzione per insufficienza di prove: si contestano le valutazioni del dibattimento e si sottolinea che l'impianto di videosorveglianza non registrava e sarebbe stato installato a fini preventivi; nell'esercizio non vi erano dipendenti, solo la titolare; 2) censura dell'eccessività della pena, invocando l'applicazione dei minimali edittali; 3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto, in ragione della lieve entità della condotta, del limitato danno e dell'assenza di previsione di un illecito da parte dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (perché attengono al merito e richiedono rinnovata valutazione delle prove, condotta non consentita in sede di legittimità; inoltre l'impugnazione originaria era stata proposta come appello nonostante l'inappellabilità della sentenza che irrogava solo ammenda). Il terzo motivo, invece, è stato ritenuto fondato per carenza di motivazione della sentenza impugnata circa l'istanza ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente al punto relativo all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina per la verifica di tale causa. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio deve accertare solo l'applicabilità della causa di non punibilità e non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla formazione del giudicato progressivo.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), artt. 4 e 38

    Le disposizioni sono state richiamate come titolo di reato contestato al giudice di primo grado; dalla motivazione di cassazione non emerge valutazione sostanziale delle specifiche norme, ma la condanna è stata pronunciata in base a tali articoli dal Tribunale di Messina

  • Art. 131-bis cod. pen.

    Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia motivato in ordine all'istanza dell'imputata relativa a tale causa e ha annullato la sentenza limitatamente a questo profilo, rinviando per la verifica della sussistenza dei presupposti

  • Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 (Ferraiuolo)

    Richiamata per il principio che, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica dell'applicabilità dell'art. 131-bis, il giudice di rinvio non può rilevare il decorso della prescrizione maturata successivamente alla sentenza annullata, dovendosi limitare all'accertamento dei presupposti della causa di non punibilità

  • Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 50215 del 08/10/2015 (Sarli)

    Ulteriore conferma del principio secondo cui il giudice di rinvio, quando la cassazione è limitata alla verifica della particolare tenuità, non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza annullata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito della valutazione probatoria: censure che richiedono una nuova valutazione delle prove sono in massima parte inammissibili in Cassazione.
  • Se in primo grado è stata proposta istanza ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il giudice è tenuto a motivare specificamente sull'eventuale applicabilità della causa di non punibilità; la mancata pronuncia costituisce vizio rilevabile in Cassazione.
  • Quando la Cassazione annulla con rinvio limitatamente alla verifica della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio deve limitarsi a verificare l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità e non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la formazione del giudicato.
  • Le impugnazioni proposte come "appello" contro sentenze inammissibili per legge (es. quando la pena è solo ammenda) possono comportare l'inammissibilità del rimedio: occorre scegliere il corretto tipo di impugnazione procedurale.
  • Per evitare annullamenti per carenza di motivazione su questioni rilevanti (come l'art. 131-bis), la difesa deve formulare chiaramente e tempestivamente le relative richieste in dibattimento e sollecitare una decisione motivata in sentenza.

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